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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2014
2Valgono inoltre gli eventuali requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
3Se prescritto dai testi normativi dell’UE, per le partite di animali e prodotti animali destinate all’esportazione l’autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario tramite TRACES oppure l’azienda di provenienza emette un documento commerciale.
Art. 22 Uova da cova
Le uova da cova possono solamente essere esportate se le uova stesse e gli imballaggi sono muniti di un codice di provenienza composto dalle lettere CH-… e dal numero dell’azienda di provenienza.
Art. 23 Sottoprodotti di origine animale: permesso
1I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un permesso dell’USAV:
a. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA,15 eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201116;
b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OESA, eccettuati pelli, pellame, resti alimentari e prodotti sottoposti a sterilizzazione a pressione ai sensi dell’articolo 39 capoverso 3 OESA.
2L’USAV rilascia il permesso se:
a. allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;
b. l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OESA; e
c. il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.
3Nei casi contemplati al capoverso 2 lettera b, l’USAV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione.
Art. 24 Sottoprodotti di origine animale: documenti di accompagnamento
I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere unicamente esportati se le partite sono accompagnate da un certificato sanitario emesso tramite TRACES:
15 RS 916.441.22
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 1 lett. b.