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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015
Sezione 6: Responsabilità per le partite e i documenti
Art. 18
Chiunque importi animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
Capitolo 3: Transito
Art. 19 Condizioni
1Per il transito di partite si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.
2In caso di transito, per le partite seguenti valgono le disposizioni per l’importazione per analogia:
a. partite trasportate per via aerea nel territorio d’importazione e che transitano attraverso il territorio d’importazione con un altro mezzo di trasporto;
b. partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d’importazione.
3Si applicano le seguenti disposizioni per analogia:
a. articolo 4 e articolo 5 capoversi 1, 3 e 4 (condizioni generali d’importazione e documenti di accompagnamento);
b. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
c. articolo 14 capoverso 1 (trasporto).
Art. 20 Responsabilità per le partite e i documenti
Chiunque si occupa del transito di animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti sulle loro caratteristiche e della completezza dei documenti di accompagnamento.
Capitolo 4: Esportazione
Art. 21 Principio
1Per l’esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia valgono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione:
a. articolo 4 e articolo 5 capoversi 1, 3 e 4 (condizioni generali d’importazione e documenti di accompagnamento);
b. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
c. articolo 14 capoverso 1 (trasporto).