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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015

2Il DFI fissa le garanzie sanitarie supplementari da presentare in aggiunta ai certificati sanitari dell’UE per:

a. gli animali della specie bovina;

b. gli animali della specie suina;

c. i gallinacei.

3Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita importata deve essere accompagnata da un documento commerciale.

4Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono importate nel traffico turistico e sono destinate esclusivamente al consumo privato non sono necessari certificati sanitari né documenti commerciali.

Art. 6 Permessi

1È necessario un permesso dell’USAV per l’importazione di:

a. animali e prodotti animali che non adempiono i requisiti prescritti dall’UE, in particolare per quanto concerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell’ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe;

b. sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 5 e 6 dell’ordinanza del 25 maggio 201112 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201113;

c. animali e prodotti animali non disciplinati dai testi normativi dell’UE.

2L’USAV rilascia il permesso se:

a. la situazione epizooziologica nel territorio di provenienza è favorevole oppure sono state prese misure appropriate contro l’introduzione di epizoozie; e

b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.

3L’USAV può negare o revocare permessi se:

a. esiste un elevato rischio di introdurre un’epizoozia tramite sottoprodotti di origine animale; oppure

12 RS 916.441.22

13 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 592/2014, GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.