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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2014

Capitolo 5: Controlli e misure

Art. 29 Controllo dell’importazione e del transito

1Per gli animali e i prodotti animali importati dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia o che transitano da tali Stati, l’Amministrazione delle dogane può verificare i documenti di accompagnamento necessari a campione.

2L’Amministrazione delle dogane verifica i certificati sanitari nell’importazione e nel transito di animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi.

3Se i certificati sanitari o i documenti commerciali mancano o non sono completi, l’ufficio doganale lo notifica all’autorità cantonale competente.

4LʼAmministrazione delle dogane può richiedere assistenza amministrativa alle autorità cantonali preposte in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

Art. 30 Sorveglianza veterinaria ufficiale

1Il veterinario cantonale ordina una sorveglianza veterinaria ufficiale a campione per:

a. l’importazione di animali ad unghia fessa;

b. l’importazione di gallinacei, palmipedi e struzioniformi;

c. i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.

2L’USAV emette direttive tecniche sulla necessità e sullo svolgimento delle sorveglianze veterinarie ufficiali.

Art. 31 Misure in caso di importazione, transito ed esportazione illegali

1Se l’Amministrazione delle dogane, altri organi o privati scoprono animali o prodotti animali per cui vi sono indizi sufficienti di importazione, transito o esportazione illegali, essi lo notificano alle autorità cantonali competenti del territorio in cui sono state rilevate le irregolarità.

2L’autorità cantonale sequestra gli animali o i prodotti animali e prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. Se la notificazione non proveniva dall’Amministrazione delle dogane, quest’ultima va immediatamente avvisata.

3L’autorità può disporre esami veterinari, la quarantena, il respingimento o l’abbattimento degli animali.Essa elimina i prodotti animali secondo le disposizioni dell’OESA17 oppure ordina tale eliminazione.

17 RS 916.441.22