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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2014

Sezione 4: Trasporto

Art. 14 Igiene

1Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

2La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati immediatamente e in maniera innocua dopo il trasporto.

Art. 15 Ulteriore trasporto fino al luogo di destinazione

1Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione.

2Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente e senza trasbordo nell’azienda di destinazione.

3Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi non possono essere caricati altri animali.

4Il bestiame da macello può essere introdotto soltanto in grandi aziende di cui all’articolo 3 lettera k dell’ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Sezione 5: Obblighi di notifica e di conservazione per le aziende

Art. 16 Obbligo di notifica

L’azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale, al più tardi entro 24 ore dal loro arrivo, l’ingresso di:

a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina;

b. animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi.

Art. 17 Obbligo di conservazione

Dal giorno in cui riceve la partita, l’azienda di destinazione è tenuta a conservare i certificati sanitari per tre anni.

14 RS 817.190