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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2014
b. la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale nazionali.
Art. 7 Pascolo transfontaliero
Il pascolo transfrontaliero per l’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono regolamentati dalle disposizioni di cui all’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo.
Sezione 2: Registrazione e notifica preventiva
Art. 8 Registrazione
1Per l’importazione di animali e prodotti animali per cui è previsto emettere certificati sanitari tramite TRACES in base alle prescrizioni dell’UE, occorre registrare le persone fisiche e giuridiche seguenti nel sistema di informazione TRACES:
a. l’importatore;
b. l’azienda di destinazione;
c. le persone fisiche e giuridiche domiciliate nel territorio d’importazione che trasportano a titolo professionale animali e prodotti animali dall’estero nel territorio d’importazione.
2Le persone di cui al capoverso 1 richiedono la registrazione presso l’autorità cantonale competente. Devono notificare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo all’autorità rispettiva.
3Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro o su loro incarico e possono completare o modificare i dati da loro inseriti prima della sottoscrizione.
4Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell’USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.
Art. 9 Notifica preventiva
L’importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale l’importazione di:
a. semi, ovuli ed embrioni della specie suina, al più tardi dieci giorni prima dell’importazione;
b. animali ad unghia fessa e gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes), al più tardi sei giorni prima dell’importazione.