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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015

4L’autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.

Capitolo 6: Organizzazione dell’esecuzione di TRACES

Art. 32 Registrazione

1Devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti autorità:

a. l’USAV;

b. l’Amministrazione delle dogane;

c. gli uffici dei veterinari cantonali;

d. gli uffici dei chimici cantonali;

e. i veterinari ufficiali;

f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.

2La registrazione nonché l’attualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dall’USAV.

3Le autorità registrate devono comunicare immediatamente all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.

Art. 33 Accesso

1Le autorità registrate hanno accesso TRACES.

2Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell’USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali

1Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nell’ambito della propria sfera di competenza.

2Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno l’obbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dell’USAV.

Art. 35 Coordinamento

1L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.

2Può emettere direttive tecniche relative a TRACES.