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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 15 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia RU 2015
4L’autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.
Capitolo 6: Organizzazione dell’esecuzione di TRACES
Art. 32 Registrazione
1Devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti autorità:
a. l’USAV;
b. l’Amministrazione delle dogane;
c. gli uffici dei veterinari cantonali;
d. gli uffici dei chimici cantonali;
e. i veterinari ufficiali;
f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.
2La registrazione nonché l’attualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dall’USAV.
3Le autorità registrate devono comunicare immediatamente all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.
Art. 33 Accesso
1Le autorità registrate hanno accesso TRACES.
2Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell’USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.
Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali
1Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nell’ambito della propria sfera di competenza.
2Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno l’obbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dell’USAV.
Art. 35 Coordinamento
1L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.
2Può emettere direttive tecniche relative a TRACES.