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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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immobilizzi aziendali al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile. È fatto salvo:

a. il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d;

b. abrogato

3sexiesGli utili e le perdite derivanti dalla ripresa degli attivi e dei passivi di una società di capitali o di una società cooperativa i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla società di capitali o cooperativa che li riprende costituiscono parte del risultato da partecipazioni ai sensi dell'articolo 24a capoverso 2.

4bisAbrogato

Art. 24a Risultato da partecipazioni

1

Qualora una società di capitali o una società cooperativa partecipi al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società di capitali o società cooperativa, il risultato di questa partecipazione non è preso in considerazione nel calcolo dell'utile netto imponibile.

2 Il risultato da partecipazioni è calcolato sulla base del ricavo lordo di queste partecipazioni compresi gli utili in capitale e gli utili derivanti da rivalutazioni nonché i ricavi provenienti dall’alienazione di diritti di opzione, dedotte le perdite di capitale, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore.

3 Gli utili in capitale derivanti da partecipazioni al patrimonio circolante di una banca sottostanno all’imposizione.

4 I proventi che rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa non sono considerati proventi in capitale derivanti da partecipazioni.

Art. 24b Proventi da brevetti

1 Nel computo dell’utile imponibile di persone giuridiche che sono proprietarie o beneficiarie di un brevetto e hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell’invenzione su cui si basa, il provento risultante da questo brevetto è dedotto nella misura dell’80 per cento al massimo.

2 Tale deduzione si applica anche ai proventi derivanti da:

a. un certificato protettivo complementare;

b. una licenza esclusiva per un brevetto;

c. una protezione concessa al primo richiedente conformemente all’articolo 12 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici9.

3 Quale contributo determinante allo sviluppo si intende in particolare la creazione o lo sviluppo ulteriore dell’invenzione o di un prodotto che si basa su tale invenzione. È considerato quale contributo determinante anche il controllo sullo sviluppo in caso di società di gruppo, come pure l’appartenenza al gruppo che versa il contributo determinante in caso di usufrutto o di licenza esclusiva.

4 Il provento risultante da un brevetto è calcolato deducendo dai proventi complessivi della persona giuridica:

9 RS 812.21