Progetto
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine
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1 La somma determinante per il calcolo della tassa, se espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).
Art. 29 primo periodo
Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è dovuto, senza diffida, un interesse di mora. …
Art. 30 cpv. 1
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).
Art. 34 cpv. 2
2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.
Art. 36
Abrogato
3 Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta
Ingresso
visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale6;
Art. 16 cpv. 3
Abrogato
Art. 18b cpv. 1
1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili.
Art. 19 cpv. 2
5 RS 642.11
6 RS 101