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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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a. il provento da attività di finanziamento;

b. il provento derivante dalla produzione, dal commercio e dalle prestazioni di servizi, nella misura in cui non derivi da un brevetto qualificante;

c. un importo proporzionale per funzioni di routine e compensi derivanti dall’uso di un marchio.

5Non appena un brevetto è stato rilasciato, per i periodi fiscali relativi al periodo che intercorre tra il deposito e il rilascio del brevetto si procede su richiesta a una revisione delle tassazioni originarie nell’ambito della procedura prevista

all’articolo 51.

Art. 24c Scioglimento di riserve occulte

1 Se l’assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all’imposizione.

2 Quale cessazione dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio all’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all’estero.

3 Il capoverso 1 è inoltre applicabile ai valori patrimoniali interessati dal passaggio all’imposizione ai sensi dell’articolo 24b.

4 Le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che all’inizio dell’assoggettamento sono dichiarate nel bilancio fiscale, non sottostanno all’imposta sull’utile. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell’articolo 24a non possono essere sciolte.

5 Quale inizio dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine dell’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1, la fine dell’assoggettamento ai sensi dell’articolo 24b, nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.

6 Al termine dell’imposizione ai sensi dell’articolo 24b le riserve occulte sui valori patrimoniali interessati sono calcolate considerando la riduzione.

7 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Nella misura in cui derivano da tali ammortamenti, le perdite dell’esercizio in corso non possono essere riportate ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2.

8 I Cantoni possono ripartire l’esigibilità dell’imposta derivante da utili ai sensi del capoverso 3 su dieci anni al massimo.

Art. 25 cpv. 1 lett. e, cpv. 1ter e 1quater

1 Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

e. l’interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia.