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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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1ter Il capitale proprio a titolo di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera che supera l’importo necessario all’attività aziendale a lungo termine. Esso è calcolato tramite indici di copertura del capitale proprio differenziati in funzione del rischio associato alla categoria degli attivi necessari all’esercizio. È esclusa l’applicazione dell’interesse figurativo agli attivi ai sensi dell’articolo 24b capoversi 1 e 2 nonché al valore aggiunto ai sensi dell’articolo 24c. Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie.

1quater L’interesse figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione, a cui vanno aggiunti 50 punti di base. Esso ammonta comunque almeno al 2 per cento. Il suo computo avviene alla fine del periodo fiscale sulla base del valore medio dei singoli attivi, valutati secondo i valori determinanti ai fini dell’imposta sull’utile, nonché del capitale proprio durante il periodo fiscale in questione.

Art. 25 cpv. 2, 3 e 4

2

Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo dell’utile netto imponibile. L’utile netto ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell’80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora considerate.

3

Abrogato

4

Il capoverso 2 si applica anche in caso di trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’interno della Svizzera.

Art. 25a Perdite delle società di un gruppo

1

La società madre del gruppo è la società di capitali o la società cooperativa imponibile in Svizzera alla quale, sulla base delle circostanze concrete, è riconducibile l'effettivo controllo su una società del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

2

Le società del gruppo sono società di capitali o società cooperative svizzere o estere che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico della società madre del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.

3

La società madre del gruppo può dedurre dall’utile netto imponibile le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della sua quota di partecipazione, purché queste perdite non siano già state prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la riprende o da un'altra società del gruppo nel calcolo dell'utile netto imponibile e non possano più essere fatte valere.

4

Le perdite di società estere del gruppo devono essere accertate conformemente al diritto cantonale.

Art. 28 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2, 3, 4 e 5

Abrogati

Art. 28