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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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Le perdite di società estere del gruppo devono essere accertate conformemente alla presente legge.

Parte terza titolo secondo capitolo 2 sezione 2 (art. 69 e 70)

Abrogati

Art. 196 cpv.1

1 I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

Art. 205b

Abrogato

Art. 205c Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 L'articolo 31 è altresì applicabile alle perdite subite nei sette periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della modifica del ... e che non sono ancora state compensate.

2 Per i titoli di qualsiasi genere appartenenti alla sostanza privata del contribuente al momento dell’entrata in vigore della modifica del …, sono considerati costi d’investimento i valori in quel momento determinanti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 207c Disposizione transitoria della modifica del ...

1 L'articolo 67 è altresì applicabile alle perdite subite nei sette periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della modifica del ... e che non sono ancora state compensate.

Titolo prima dell’art. 208

Capitolo 3: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 208 Disposizione transitoria della modifica del ...

1 La quota che i Cantoni versano alla Confederazione nell’anno dell’entrata in vigore della modifica del … ammonta all’82 per cento degli importi incassati conformemente all’articolo 196 capoverso 1, rispettivamente all’81 e all’80 per cento nei due anni successivi.

7 RS 642.14