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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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3 In deroga all’articolo 5 capoverso 2, nel quinto, sesto e settimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i contributi di base alla perequazione delle risorse all'evoluzione del prodotto interno lordo nominale.

4 Dal quinto all’undicesimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l’entrata in vigore. A tal fine, dal quinto all’undicesimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui che ammontano a 180 milioni di franchi.

5 In deroga all’articolo 9 capoverso 1, per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale determina il contributo di base destinato alla perequazione dell'aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico mediante decreto federale. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull’efficacia (art. 18).

6In deroga all’articolo 9 capoverso 2, per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro.

7 In deroga all’articolo 18 capoverso 1, nel sesto anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

2 Legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogato

Capo primo (art. 5-12)

Abrogato

Art. 14 cpv. 1 lett. j

1 Non soggiacciono alla tassa:

j. l’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nell’ambito di ristrutturazioni secondo l'articolo 61 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società di gruppo svizzera o estera.

Art. 28 cpv. 1

3 RS 641.10

4 RS 641.10