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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine
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dell’articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all’estero.
3Le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, che all’inizio dell’assoggettamento sono dichiarate nel bilancio fiscale, non sottostanno all’imposta sull’utile. Le riserve occulte su partecipazioni ai sensi dell’articolo 58a non possono essere sciolte.
4 Quale inizio dell’assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall’estero in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati in Svizzera, la fine dell’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.
5 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Nella misura in cui derivano da tali ammortamenti, le perdite dell’esercizio in corso non possono essere riportate ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1.
Art. 62 cpv. 3 e 4
Abrogati
Art. 64 cpv. 1bis
Abrogato
Art. 67 Deduzione delle perdite
1
Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo dell’utile netto imponibile.
2
L’utile netto ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell’80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora considerate.
Art. 67a Deduzione delle perdite delle società di un gruppo
1
La società madre del gruppo è la società di capitali o la società cooperativa imponibile in Svizzera alla quale, sulla base delle circostanze concrete, è riconducibile l'effettivo controllo su una società del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.
2
Le società del gruppo sono società di capitali o società cooperative svizzere o estere che, sulla base delle circostanze concrete, risultano riunite sotto il controllo unico della società madre del gruppo tramite la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo.
3
La società madre del gruppo può dedurre dall’utile netto imponibile le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della sua quota di partecipazione, purché queste perdite non siano già state prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la riprende o da un'altra società del gruppo nel calcolo dell'utile netto imponibile e non possano più essere fatte valere.