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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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4 Legge federale del 14 dicembre 19908 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1, 1bis, 1quater, 4 lett. a e b

1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresi gli utili in capitale conseguiti nell’alienazione di titoli di qualsiasi genere e l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie. A fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera nonché la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate all’alienazione di titoli di qualsiasi genere.

1bis I dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento.

1quater Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa non è ripartita fra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono la partecipazione l'imposizione dell’utile in capitale è differita sino al momento della sua realizzazione, purché essi assumano i costi d’investimento sostenuti fino a quel momento.

4 Sono esenti dall’imposta soltanto:

a. il rimborso del capitale azionario o sociale, nella misura in cui non supera i costi d’investimento;

b. gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata; sono fatti salvi l’articolo 7 capoverso 1 e l’articolo 12 capoverso 2 lettere a e d;

Art. 7a

Abrogato

Art. 7b Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi esposti nel bilancio commerciale e forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 (riserve da apporti di capitale) è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 8 cpv. 2quinquies

2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili.

8 RS 642.14