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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine
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2 Nell’ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, il valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito è considerato quale costo d’investimento.
Art. 20 cpv. 1 lett. b, c, g e h cpv. 2, 3, 4 e 5
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
b. Abrogato
c. i dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere;
g. gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento. Essi sono imponibili in ragione del 70 per cento; a fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera nonché la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate all’alienazione;
h. gli utili in capitale conseguiti nell’alienazione di altri titoli di qualsiasi genere. Essi sono imponibili integralmente; a fini fiscali, la partenza del contribuente dalla Svizzera è equiparata all’alienazione.
1bisAbrogato
2 I dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da azioni, le quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, i buoni di partecipazione e di godimento sono imponibili in ragione del 70 per cento.
3 Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali o a una società cooperativa non è ripartita fra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono la partecipazione l'imposizione dell’utile in capitale è differita sino al momento della sua realizzazione, purché essi assumano i costi d’investimento sostenuti fino a quel momento.
4 Il rimborso del capitale azionario o sociale è esente da imposta nella misura in cui non supera i costi d’investimento.
5 Il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi esposti nel bilancio commerciale e forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 (riserve da apporti di capitale) è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.
Art. 20a
Abrogato
Art. 24 lett. k
Non sottostanno all’imposta sul reddito:
k. gli utili in capitale conseguiti nell’alienazione di sostanza privata; è fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1 lettere g e h.