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Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 16 pagine

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Art. 28 cpv. 3

Abrogato

Art. 31 Perdite

1 Le perdite degli esercizi precedenti possono essere dedotte a condizione che non siano già state considerate ai fini del calcolo del reddito imponibile.

2

Il reddito netto da attività lucrativa indipendente ante compensazione delle perdite del periodo fiscale è compensato nella misura dell’80 per cento al massimo con perdite degli esercizi precedenti non ancora computate.

Art. 32 Costi deducibili

Art. 32a Perdite di capitale

1 Le perdite di capitale derivanti dall’alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e di godimento possono essere compensate in ragione del 70 per cento con gli utili in capitale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera g.

2 Le perdite di capitale derivanti dall’alienazione di altri titoli di qualsiasi genere possono essere compensate con gli utili in capitale e con i redditi da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoversi 1 e 2.

3 Se in un periodo fiscale risultano delle perdite dopo la compensazione ai sensi dei capoversi 1 e 2, l’autorità fiscale competente le attesta d’ufficio nell’ambito della procedura di tassazione.

4 Il contribuente può riportare le perdite attestate senza limiti temporali.

Art. 58 cpv. 1 lett. c secondo periodo

Abrogato

Art. 58a Risultato da partecipazioni

1

Qualora una società di capitali o una società cooperativa partecipi al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società di capitali o società cooperativa, il risultato di questa partecipazione non è preso in considerazione nel calcolo dell'utile netto imponibile.

2 Il risultato da partecipazioni è calcolato sulla base del ricavo lordo di queste partecipazioni compresi gli utili in capitale e gli utili derivanti da rivalutazioni nonché i ricavi provenienti dall’alienazione di diritti di opzione, dedotte le perdite di capitale, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore.

3 Gli utili in capitale derivanti da partecipazioni al patrimonio circolante di una banca sottostanno all’imposizione.

4 I proventi che rappresentano oneri giustificati dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa non sono considerati proventi in capitale derivanti da partecipazioni.