Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

alloggi per richiedenti l’asilo. Tuttavia, a causa del disciplinamento dell’articolo 9a LArm, per i richiedenti l’asilo procurarsi le armi in maniera legale, di fatto, comporta già notevoli difficoltà. Da un lato, i cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma (art. 21 cpv. 1 OArm). Dall’altro, essi devono presentare alla competente autorità cantonale anche un’attestazione ufficiale del proprio Paese d’origine, secondo cui sono legittimati all'acquisto dell’arma o della parte essenziale di arma (art. 9a cpv. 1bisLArm).

Inoltre, non esistono indizi di un maggiore acquisto di armi in Svizzera e del loro trasferimento all’estero ad opera di cittadini di tali Paesi.

Poiché non sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi, parti essenziali di armi ecc. ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, attualmente si rinuncia all’iscrizione di ulteriori Paesi nell’elenco.

3 Spiegazione delle singole disposizioni

Articolo 12 capoverso 1 lettera b

La Croazia non soddisfa più i requisiti per rimanere nell’elenco dei Paesi e, pertanto, è cancellata dall’elenco di cui all’articolo 12 capoverso 1 OArm (cfr. n. 2.3.2).

Articolo 12 capoverso 1 lettera e

Il Montenegro non soddisfa più i requisiti per rimanere nell’elenco dei Paesi e, pertanto, è cancellato dall’elenco di cui all’articolo 12 capoverso 1 OArm (cfr. punto n. 2.3.3).

Articolo 12 capoverso 2

Vi è necessità di adeguamento anche per quanto riguarda il capoverso 2. Il primo periodo ripete, con due sole eccezioni, il tenore dell’articolo 7 capoverso 2 LArm. La prima eccezione è di natura meramente redazionale, poiché il termine «Cantoni» impiegato nella legge viene semplicemente sostituito da «autorità cantonale competente». La seconda riguarda l’impiego dell’espressione «in particolare»: al termine dell’articolo 7 capoverso 2 LArm sono disciplinati i casi in cui l’autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione eccezionale alle persone di cui al capoverso 1; con l’espressione «in particolare», la facoltà ‒ prevista dal legislatore soltanto per determinati casi ‒ di rilasciare un’autorizzazione eccezionale può essere applicata anche ad altri casi. Ciò è in contrasto con l’articolo 7 capoverso 2 LArm. Nel quadro della presente revisione parziale occorre pertanto apportare la seguente correzione, opportuna dal punto di vista giuridico, che prevede di eliminare il primo periodo senza sostituzione e di sostituire il secondo periodo con quello di seguito riportato: