Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)
«L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’articolo 49.»
Articolo 18 capoverso 4
Secondo l’attuale normativa, l’acquisto delle cosiddette «armi da fuoco soggette a dichiarazione» e delle loro parti essenziali è esente dall’obbligo del permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 10 LArm. L’arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm (art. 10a cpv. 2 LArm e art. 18 cpv. 1 OArm). Se l’alienante però dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, sulla base dell’articolo 18 capoverso 3 OArm deve prima esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale svizzero. Ciò è necessario se l’acquirente non è un membro della comunione domestica o un congiunto oppure non presenta un permesso d’acquisto di armi rilasciatogli da meno di due anni. Secondo l’attuale normativa, l’estratto del casellario giudiziale deve sì essere conservato insieme al contratto scritto (art. 18 cpv. 4 OArm), ma non occorre trasmetterlo all’ufficio cantonale delle armi.
Va comunque mantenuta la norma secondo cui, nei casi sopracitati, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto del casellario giudiziale. Tuttavia si può presumere solo in parte che una persona senza conoscenze specifiche sia in grado di giudicare se le iscrizioni nell’estratto del casellario giudiziale siano motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e quindi vietino l’acquisto di un’arma o di parti essenziali di essa. Però sono limitate anche le possibilità, per gli uffici cantonali delle armi, di verificare la presenza di motivi d’impedimento: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto occorre inviare all’ufficio cantonale delle armi una copia del contratto (art. 11 cpv. 3 LArm). In seguito alla comunicazione di tali «armi soggette a dichiarazione», l’ufficio cantonale delle armi controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempiute consultando il sistema d’informazione della polizia cantonale. Tale sistema, però, contiene soltanto le iscrizioni cantonali. Attualmente gli uffici cantonali delle armi non dispongono ancora dell’accesso online al sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale – il quale è previsto dall’articolo 49 lettera a dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 31 ottobre 2012. Attualmente, quindi, essi non possono verificare se una persona vi è registrata. Per sopperire a questo difetto – in ogni caso provvisoriamente, fino all’entrata in vigore della relativa norma nella nuova legge sul casellario giudiziale – l’estratto del casellario giudiziale, che di norma deve comunque essere procurato, servirà all’ufficio cantonale delle armi come ulteriore strumento per accertare l’esistenza di eventuali motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm. Pertanto, nell’articolo 18 capoverso 4 LArm sarà precisato che occorre trasmettere al servizio di comunicazione cantonale anche una copia dell’estratto del casellario giudiziale.