Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)
Kosovo, la Serbia e il Montenegro al posto della precedente denominazione di Repubblica federale di Jugoslavia. Nel rapporto esplicativo allegato alla proposta del Consiglio federale concernente tale adeguamento è stato affermato quanto segue: «Les Etats de l’ex-Yougoslavie reconnus par la Suisse doivent continuer de figurer dans cette liste, soit la Serbie, le Kosovo et le Monténégro. Cela se justifie par le fait que de nombreux ressortissants de ces Etats résident en Suisse».
2.2.1.3 Criteri finora applicati
Alla luce di quanto illustrato emerge che il Consiglio federale, con il divieto del porto di armi da fuoco, da un lato intendeva impedire conflitti violenti in Svizzera e, dall’altro, evitare il rischio che le armi dalla Svizzera giungessero nelle zone di conflitto. Per emanare un’ordinanza direttamente basata sulla Costituzione erano determinanti i seguenti criteri:
a. nei Paesi in questione è in corso una guerra o un conflitto analogo;
b. si è osservato un aumento significativo in relazione all’acquisto di armi da parte di persone di tali Paesi;
c. sono state trasferite illegalmente armi da fuoco nella zona di guerra;
d. in Svizzera si sono già verificati scontri violenti tra cittadini delle parti in conflitto;
e. in Svizzera soggiornano molte persone delle parti in conflitto (comunità della diaspora di natura etno-nazionalistica);
f. sussistono indizi secondo cui le comunità della diaspora svizzere sostengono le Parti in conflitto.
Come si evince da quanto espresso in merito all’articolo 7 LArm nel messaggio del 24 gennaio 1996 concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, non vi era l’intenzione di modificare i principi e i criteri finora applicati dal Consiglio federale. Nel messaggio si fa esplicito riferimento alle ordinanze dell’epoca (direttamente basate sulla Costituzione) e si osserva che sarebbe necessario dotare il Consiglio federale di uno strumento «che gli permette di rispondere in avvenire, tempestivamente, a simili situazioni mediante ordinanze emanate secondo la procedura ordinaria» (corsivo dell’autore).7 Ciò riguarda situazioni in cui, sulla base di indizi effettivi, ci si attende il trasferimento di armi in zone di conflitto estere oppure si teme seriamente che nel territorio svizzero si arrivi a scontri tra cittadini delle parti in conflitto. L’elenco dei criteri finora applicati tiene conto del fatto che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, la competenza del Consiglio federale è limitata ai casi in cui esiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi.
7 FF 1996 I 875 882