Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

Il nuovo obbligo di trasmettere all’ufficio cantonale delle armi anche l’estratto del casellario giudiziale, consentirà di tenere maggiormente conto anche dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 10a LArm e di renderlo meglio applicabile, limitando il rischio che le armi e le parti essenziali di armi siano alienate senza previa presentazione dell’estratto del casellario giudiziale e, quindi, nonostante l’eventuale esistenza di un motivo d’impedimento secondo l’articolo 8 capoverso 2 LArm.

Il completamento dell’articolo 18 capoverso 4 OArm è un mezzo adeguato e commisurato per combattere gli abusi nell’uso delle armi.