Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)
Finora non è mai stato inserito nell’elenco un Paese allo scopo di tenere conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. b LArm).
2.2.1.4 Verifica dei criteri
2.2.1.4.1 Fondatezza dei criteri finora applicati
Nel definire l’elenco dei Paesi, il Consiglio federale si è attenuto alla disposizione legale dell’articolo 7 LArm e ai principi costituzionali, segnatamente l’uguaglianza giuridica (incluso il divieto di discriminazione), la proporzionalità e il divieto dell’arbitrio. In particolare, non può compiere distinzioni non oggettivamente giustificate, con cui verrebbero favorite o svantaggiate determinate categorie di persone. Un trattamento equo e non arbitrario richiede quindi una differenziazione giuridica fondata su motivi oggettivi e razionali.
L’iscrizione di un Paese nell’elenco di cui all’articolo 12 OArm, però, non conduce a una discriminazione inammissibile secondo l’articolo 8 capoverso 2 Cost. Secondo la giurisprudenza e la dottrina attuale, di per sé la cittadinanza è una caratteristica ammissibile secondo l’articolo 8 capoverso 2 Cost.8 La differenziazione basata sulla cittadinanza tra svizzeri e stranieri è retta dal principio generale dell’uguaglianza giuridica di cui all’articolo 8 capoverso 1 Cost;9 per effettuare una differenziazione giuridica, quindi, deve sussistere un motivo razionale nella situazione da disciplinare.
L’iscrizione di un Paese nell’elenco di cui all’articolo 12 OArm è oggettivamente fondata e giustificata dall’intenzione di non offrire ulteriore sostegno ai conflitti all’estero con armi acquistate in Svizzera e di contrastare il rischio di scontri violenti in Svizzera tra i cittadini delle diverse parti in conflitto. L’interesse della sicurezza interna così perseguito, da un lato, e quello di politica estera, dall’altro, qualora siano seriamente minacciati da un «pericolo rilevante» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, rappresentano motivi rilevanti e oggettivamente fondati per vietare ai cittadini di determinati Paesi l’acquisto e il porto di armi sul territorio svizzero.
La legalità e la costituzionalità dei relativi divieti sono già state oggetto di decisioni pronunciate dal Tribunale federale (DTF 123 IV 29) e dalla Corte costituzionale del Liechtenstein (sentenza del 15 maggio 2012, StGH 2011/20310; l’art. 12 dell’ordinanza sulle armi del Liechtenstein corrisponde all’art. 12 OArm). La decisione del Tribunale federale riguardava il divieto nei confronti
8 WALTER KÄLIN, Grundrechte im Kulturkonflikt, Zurigo 2000, pagg. 101-102; BERNHARD WALDMANN, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz, Habil., Berna 2003, pagg. 251, 584.
9 GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, art. 8, n. marg. 24.
10 Consultabile all’indirizzo: http://www.gerichtsentscheide.li/default.aspx?mode=lr&prim=0.1& value=0.104.1&id=3321&backurl=?mode=lr%26prim=0.1%26value=0.104.1