Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

di un cittadino macedone, quella della Corte costituzionale del Liechtenstein invece il divieto nei confronti di un cittadino turco. Entrambe le corti hanno riconosciuto come sufficientemente oggettivi i criteri alla base del divieto dell’acquisto e del porto d’armi.

Con la prevista deroga è inoltre tutelata la proporzionalità tra gli interessi privati legati all’acquisto e al possesso di armi e la protezione della sicurezza interna del Paese e gli interessi di politica estera.

I presupposti e le condizioni finora applicati per l’iscrizione dei Paesi nell’elenco sono tuttora adeguati e fondati. Infatti, hanno lo scopo di contrastare le minacce gravi alla sicurezza interna e di tenere conto degli interessi di politica estera, senza però condurre a eccessive limitazioni e a ingiustificate disparità di trattamento. Occorre tuttavia verificare la necessità di estendere o adeguare i criteri.

2.2.1.4.2 Adeguamento o estensione dei criteri?

Ai fini della calcolabilità e della prevedibilità del diritto nonché di garantire una prassi possibilmente uniforme e la parità di trattamento, è opportuno che i criteri applicati dal Consiglio federale siano chiaramente definiti e fondati su motivi seri e oggettivi. Inoltre, riguardo all’elenco dei Paesi, il Consiglio federale deve rispettare il principio di proporzionalità e attenersi alla portata della norma di delega. Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm, il Consiglio federale può vietare ai cittadini di determinati Paesi l’uso delle armi «se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva». La discrezionalità così attribuita al Consiglio federale è quindi limitata ai casi di «pericolo rilevante» di utilizzazione abusiva. Un tale pericolo sussiste se sul territorio svizzero si sono verificati scontri violenti tra cittadini di diverse parti in conflitto, oppure se è stato constatato un aumento significativo in relazione all’acquisto di armi da parte di persone di determinati Paesi e sono state trasportate illegalmente armi da fuoco in una zona di guerra.

È stata esaminata l’opportunità di considerare in maniera meno rigorosa il criterio della constatazione di un aumento significativo dell’acquisto di armi da parte di cittadini di determinati Paesi e del trasporto illegale di armi da fuoco in una zona di guerra. Tuttavia, la mera possibilità – potenzialmente sempre esistente – che le armi giungano illecitamente all’estero, e quindi anche in zone di guerra, non è sufficiente per inserire un Paese nell’elenco, estendendo così il divieto a tutti i cittadini di un determinato Paese residenti in Svizzera. Non sarebbe motivata la presenza di un «pericolo rilevante» ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm. Contrariamente alle prescrizioni del legislatore, il margine discrezionale del Consiglio federale diverrebbe pertanto quasi illimitato. Una tale estensione sarebbe sproporzionata e non oggettivamente giustificata. L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero