Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine

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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla legislazione sul materiale bellico e dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 22a LArm). Le leggi pertinenti contengono gli strumenti per disciplinare l’esportazione (legale) di armi.

È stata inoltre verificata l’opportunità di considerare come nuovo criterio per presupporre un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva di armi il fatto che cittadini di determinati Paesi perpetrino un numero maggiore di reati connessi all’abuso di armi. Un simile disciplinamento va respinto per varie ragioni: innanzitutto, data la genesi, il tenore e lo scopo dell’articolo 7 LArm, è più che dubbio che il legislatore voglia accordare al Consiglio federale una simile competenza. L’elenco dei Paesi andava e va ancora considerato anche alla luce dell’esistenza all’estero di conflitti tra appartenenti a diverse etnie o a diversi Stati, infatti, la questione non è mai stata quella di contrastare una presunta propensione alla violenza a prescindere da questo. Inoltre, se d’ora in poi fosse irrilevante l’esistenza all’estero di tensioni di natura politico-etnica, l’ammissibilità di una differenziazione in base alla cittadinanza solleverebbe problemi non trascurabili. Proprio il pericolo che i conflitti all’estero conducano a scontri violenti anche in Svizzera, oppure che dalla Svizzera siano trasferite armi in zone di guerra, rappresenta l’elemento di motivazione centrale e oggettivamente fondato per un divieto generale di possedere un’arma nei confronti di tutti i cittadini di determinati Paesi. Una normativa di maggiore portata solleverebbe notevoli dubbi sulla sua proporzionalità e sul suo fondamento oggettivo e attribuirebbe, inoltre, in maniera generale ai cittadini di determinati Paesi un’elevata inclinazione alla violenza. Senza contare che i dati attualmente disponibili difficilmente giustificherebbero un simile disciplinamento. Se fungesse da base (anche) il numero di reati commessi dai cittadini di determinati Paesi ricorrendo all’uso delle armi, sarebbero da iscrivere nell’elenco anche alcuni Stati dell’UE. Inoltre, in linea di massima, appare delicato dal punto di vista di politica estera inserire nell’elenco determinati Paesi soltanto perché i loro cittadini in Svizzera (secondo quanto si suppone) hanno una maggiore propensione a perpetrare violenza con le armi. Tuttavia, ciò non toglie che, come finora, si debba continuare a tenere conto di tale inclinazione, considerando però che gli scontri hanno un’origine etnico-politica.

Va anche ricordato che, in linea di principio, in Svizzera devono risiedere molte persone di una parte in conflitto perché il divieto di possedere un’arma sia oggettivamente giustificato. Il pericolo per la sicurezza interna del Paese, connesso al potenziale di violenza di gruppi etnonazionalisti esteri, dipende anche dalle dimensioni delle relative comunità della diaspora.11

11 Cfr. Corte costituzionale del Principato del Liechtenstein, sentenza del 5 maggio 2012, STGH 2011/203, consid. 2.3.