Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine
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Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)
- Algeria: la relativa ordinanza è stata emanata perché erano emersi vari casi in cui cittadini algerini avevano acquistato, in maniera sistematica e organizzata, armi da fuoco e munizioni in Svizzera e le avevano contrabbandate nel loro Paese d’origine. Si temeva un ulteriore aumento dell’attività di acquisto e contrabbando da parte di estremisti algerini in Svizzera. Considerati gli sviluppi in Algeria, inoltre, non si poteva escludere che si verificassero scontri violenti anche in Svizzera.
2.2.1.2 Elenco dei Paesi in base all’articolo 7 LArm
Il 20 giugno 1997 è stata emanata la LArm. Riguardo alla nuova norma di delega sancita dall’articolo 7 LArm («Procedura per i cittadini di determinati Stati»), nel messaggio del 24 gennaio 19965 concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, il Consiglio federale ha affermato:
«Lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia ha avuto come conseguenza,
nel 1991, una crescita repentina della richiesta di armi. L’aumento degli acquisti
di armi da parte di persone della ex Jugoslavia rappresentava, da un canto, un ri-
schio per la sicurezza della Svizzera stessa; dall’altro, occorreva impedire che
armi acquistate nel nostro Paese fossero trasportate e impiegate nella zona col-
pita dalla guerra. Con decreto federale del 18 dicembre 1991 fu varata, sulla ba-
se dell'articolo 102 n. 8 Cost., l’ordinanza concernente l’acquisto e il porto di armi
da fuoco da parte di cittadini jugoslavi (RS 514.545). La durata di validità
dell’ordinanza è stata prorogata fino al 31 dicembre 1996, poiché la situazione
all’origine dell’ordinanza era rimasta pressoché immutata fino al 1993. Una rego-
lamentazione analoga è stata introdotta per i cittadini turchi con l’ordinanza del
30 giugno 1993 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cit-
tadini turchi (RS 514.544). Con la delega di competenza, fissata nell’articolo 7, il
nostro Consiglio ottiene lo strumento che gli permette di rispondere in avvenire,
tempestivamente, a simili situazioni mediante ordinanze emanate secondo la
procedura ordinaria.»
Nell’ordinanza del 21 settembre 19986 sulle armi, emanata sulla basa della LArm, il divieto di possedere un’arma per i cittadini di determinati Paesi era stato disciplinato all’articolo 9 in cui erano menzionati i seguenti Stati: Repubblica federale di Jugoslavia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Turchia, Sri Lanka, Algeria e Albania. Nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, il divieto per i cittadini di determinati Stati è stato trasferito all’articolo 12 OArm. L’elenco dei Paesi è stato adeguato menzionando singolarmente il
5 FF 1996 I 875, 882
6 RU 1998 2549