Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/30: Ordinanza sulle armi (OArm) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo – Revisione parziale dell’ordinanza sulle armi (elenco dei Paesi ed estratto del casellario giudiziale)

In esecuzione dell’articolo 7 LArm, il Consiglio federale ha stabilito all’articolo 12 capoverso 1 OArm quali cittadini sono soggetti al divieto generale di possedere un’arma. Il divieto concerne i cittadini dei seguenti Paesi:

a. Serbia;

b. Croazia;

c. Bosnia ed Erzegovina;

d. Kosovo;

e. Montenegro;

f. Macedonia;

g. Turchia;

h. Sri Lanka;

i. Algeria;

j. Albania.

All’articolo 12 capoverso 2 OArm vengono illustrate nel dettaglio le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali da parte dei Cantoni. Tale articolo va però adeguato, di modo che il disciplinamento delle autorizzazioni eccezionali a livello di ordinanza sia in totale accordo con quello sovraordinato dell’articolo 7 capoverso 2 LArm (cfr. n. 3).

2.2 Origine dell’elenco dei Paesi e attuali criteri

2.2.1 Origine

2.2.1.1 Fino al momento dell’adozione della LArm: ordinanze del Consiglio federale diretta-

mente basate sulla Costituzione

Prima dell’entrata in vigore della legge sulle armi il 1° gennaio 1999, il Consiglio federale vietava ai cittadini di determinati Stati l’acquisto e il porto di armi da fuoco mediante regolamenti di polizia direttamente basati sulla Costituzione. La base legale era costituita dall’articolo 102 numeri 83 e 104 vCost. Con l’adozione della LArm è stata inserita nella legge una relativa competenza (art. 7 LArm) e, abrogando le precedenti ordinanze, i cittadini dei Paesi interessati dal divieto sono stati ripresi nell’articolo 9 della vecchia OArm (l’attuale art. 12 OArm).

Basandosi direttamente sulla vCost., il Consiglio federale ha emanato le seguenti ordinanze:

- ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente l’acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi;

3 Il Consiglio federale «veglia alla conservazione degli interessi della Confederazione all’estero, e specialmente ai rapporti di diritto internazionale, ed in generale è incaricato degli affari esteri».

4 Il Consiglio federale «ha cura della sicurezza interna, del mantenimento della tranquillità e dell’ordine della Confederazione».