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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 31 pagine

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Introduzione

I Premessa

Le modifiche apportate alla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) con la revisione parziale del 15 giugno 2012 (R LPT) riguardano in particolare l’articolo 15 concernente le zone edificabili, che prevede ora nuovi requisiti, e il nuovo articolo 8a, che formula prescrizioni in merito al contenuto dei piani direttori nell’ambito degli insediamenti. Le nuove disposizioni mirano a promuovere uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno, cercando di controllare le dimensioni e l’ubicazione delle zone edificabili in modo tale da mettere un freno alla dispersione incontrollata degli insediamenti. La R LPT ha comportato il ritiro dell’Iniziativa per il paesaggio, nella quale veniva tra l’altro invocata una moratoria di 20 anni per l’estensione delle zone edificabili. Il 3 marzo 2013, accettando in votazione la modifica di legge, il Popolo svizzero ha ribadito ancora una volta con fermezza il proprio consenso sugli obiettivi perseguiti con le nuove disposizioni.

Grazie al nuovo articolo 8a, in futuro i piani direttori cantonali acquisiranno una rilevanza ancora maggiore quali strumenti atti a gestire lo sviluppo degli insediamenti e il dimensionamento delle zone edificabili: nel piano direttore cantonale dovranno infatti essere indicate le dimensioni e la distribuzione delle superfici insediative, oltre alle misure volte a garantire il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, lo sviluppo verso l’interno degli insediamenti e il loro rinnovamento. Il capoverso 1 lettera d dell’articolo 8a R LPT affida inoltre al piano direttore cantonale l’importante compito di specificare le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili ai requisiti di cui all’articolo 15 R LPT il quale, a sua volta, non solo fissa una serie di criteri in merito alle dimensioni delle zone edificabili, ma prevede anche che l’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili siano coordinate al di là dei confini comunali e formula le condizioni da osservare per assegnare un terreno a una zona edificabile. Secondo l’articolo 15 capoverso 5 R LPT, infine, Confederazione e Cantoni hanno il compito di elaborare congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Sulla scia dei nuovi requisiti contenutistici che i piani direttori devono soddisfare nell’ambito degli insediamenti si è reso necessario integrare anche l’articolo 6 LPT («Fondamenti»): nei fondamenti i Cantoni dovranno infatti descrivere anche lo stato e gli sviluppi occorsi all’interno del loro comprensorio insediativo così come a livello di superfici coltive.

Conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera a R LPT, d’ora in poi i Cantoni non dovranno più definire le grandi linee del loro sviluppo territoriale nell’ambito dei fondamenti, bensì nel piano direttore stesso.

Infine, nel nuovo capoverso 2 dell’articolo 8 si sancisce esplicitamente che i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

II Elaborazione dell’integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale

Dopo l’approvazione da parte del Popolo svizzero, il 3 marzo 2013, della revisione della legge sulla pianificazione del territorio, un gruppo di lavoro appositamente istituito ha provveduto a elaborare i progetti per gli strumenti necessari ai fini della sua attuazione, ovvero:

• gli adeguamenti da apportare all’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) mediante un progetto di revisione (di seguito: AP OPT);

• la presente Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice cantonale;

• le Direttive tecniche sulle zone edificabili di cui all’articolo 15 capoverso 5 R LPT (di seguito: Direttive tecniche).

Il gruppo di lavoro, composto di rappresentanti della Confederazione (Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e Ufficio federale di giustizia UFG) e dei Cantoni (direttore della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente DCPA, insieme al presidente e a sette altri membri della Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali COPC)