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Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 31 pagine

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pensazione;

- protezione della natura, del paesaggio e delle superfici agricole utili;

- massimo sfruttamento/sfruttamento a x per cento del potenziale di densificazione;

- prescrizioni minime in materia di densità;

- edificazione garantita nell’arco di x anni.

I Cantoni con zone edificabili palesemente sovradimensionate, ovvero con un tasso di sfruttamento inferiore al 95 per cento, provvedono a formulare in aggiunta nel proprio piano direttore:

• la procedura atta a raggiungere nel più breve tempo possibile un tasso di sfrut-

tamento sufficiente per il Cantone, specificando dove (tipi di spazi, regioni, Comuni o altro) e con quali modalità debbano essere ridotte le zone edificabili. In tale ottica, il Cantone promuove, ove possibile, sinergie con altri aspetti di rilievo, quali i pericoli naturali, la biodiversità, ecc. Esempi di possibili indicazioni concrete nel piano direttore sono:

- incarico conferito a determinati Comuni di cautelare le superfici in sede di pianificazione territoriale;

- suddivisione in fasi dell’urbanizzazione delle zone edificabili non edificate;

- prescrizioni minime concernenti le superfici e priorità per il dezonamento;

- principi per il finanziamento di eventuali indennità;

- garanzia della compensazione eccessiva in caso di azzonamenti

d’importanza cantonale urgentemente necessari;

- scadenze per i Comuni;

- ecc.;

• in quali spazi e sulla base di quali premesse e condizioni devono essere possibili

azzonamenti:

- specifici tipi di spazi, centralità;

- importanza cantonale di ordine superiore (poli di sviluppo, progetti chiave dei programmi d’agglomerato, offerta di alloggi in caso di forte penuria di abitazioni, ecc.);

- rapporto di dipendenza con i progressi compiuti in ambito di riconversioni (necessità di riconvertire una superficie più grande di quella azzonata).

3. Strumenti per gli eventuali riconversioni

Ogni Cantone crea nel piano direttore le necessarie premesse affinché, in sede di pianificazione, vengano cautelate le superfici che si potrebbero rendere necessarie per effettuare riconversioni, indicando inoltre che, al più tardi cinque anni dopo aver cautelato tali superfici, procederà all’esecuzione sostitutiva qualora fino a quel momento l’autorità competente non abbia adottato alcuna decisione in merito alla riconversione.

4. Coordinamento sovracomunale delle dimensioni delle zone edificabili

Il Cantone indica nel piano direttore in che modo deve essere organizzata la procedura di coordinamento delle dimensioni delle zone edificabili al di là dei confini comunali conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge riveduta. A tal proposito, può formulare criteri per la collaborazione, designare come spazi di collaborazione alcuni spazi esistenti (p. es. regioni di pianificazione territoriale, spazi funzionali, l’intero Cantone per i Cantoni di dimensioni ridotte ecc.) o delimitare specifici spazi nel piano direttore.