Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prevenire l'indebitamento vietando la pubblicità dei piccoli crediti · 19 pagine

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misure per migliorare l’attuazione dell’esame della capacità creditizia o esaminare la possibilità di permettere un nuovo inizio senza debiti (fresh-start). Non è necessario introdurre nuove disposizioni che generano costi agli istituti di credito e ai consumatori, ma non permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato; occorre quindi rinunciare al progetto preliminare presentato (acsi, EKK).

4.3 Restrizione della pubblicità e autoregolamentazione

Nella lettera di accompagnamento della procedura di consultazione si è chiesto ai partecipanti di precisare se ritenessero opportuno che la definizione di «pubblicità aggressiva» e le sanzioni dovessero essere previste nell’ambito di un’autoregolamentazione oppure nella legge federale. Vari partecipanti si sono quindi espressi innanzitutto sulle questioni concernenti la proposta restrizione della pubblicità e sull’autoregolamentazione. Vari enti consultati hanno accolto favorevolmente la semplice restrizione della pubblicità o il divieto di fare pubblicità aggressiva (AI, BS, SH, SZ, UR; coop, IG DHS, SIC, VFG). Molti sostengono anche l’autoregolamentazione del settore (AR, GL, GR, NW, OW, SO, VD, ZG, ZH; PPD; ASW,

BSW, CP, economiesuisse, FER, IGEM, Kartac, USAM, SLV, SRF, SW, USP, SwissBanking, FIDUCIARI Suisse, VSKF). Per contro, taluni hanno tuttavia criticato l’impostazione della restrizione della pubblicità e dell’autoregolamentazione (AG, FR, GE, SG, PS; I Verdi; Caritas, EKKJ, DETTES, FRC, Lausanne, SGB, SKS, UCS, TS). Si osserva pure che sarebbe stato meglio introdurre un divieto totale o rinunciare completamente alle disposizioni poiché sono troppo complicate e non potrebbero essere attuate (TG).

4.3.1 Divieto totale di pubblicità

Taluni partecipanti avrebbero auspicato un divieto totale di pubblicità (BL, BE, GE; PEV, PS; SGB, TS). L’ingerenza nella libertà economica sarebbe giustificata dall’interesse pubblico, segnatamente dalla protezione dei consumatori, soprattutto delle persone particolarmente vulnerabili, contro le promesse esagerate dei singoli offerenti. In tal modo sarebbe anche possibile evitare complicati problemi di delimitazione (BE). Visti i costi economici e sociali del problema dell’indebitamento, una restrizione della libertà economica è ragionevolmente esigibile e proporzionata (PS). Si dovrebbe introdurre un divieto totale poiché vi è una contraddizione tra la prevenzione dell’indebitamento praticata da istituzioni pubbliche (p. es. le scuole) e l’ampia libertà lasciata agli istituti di credito in materia di pubblicità (GE). La pubblicità indirizzata specificatamente ai giovani e quella rivolta a gruppi particolarmente vulnerabili, per esempio le persone con condizioni di lavoro precarie, deve essere sottoposta a un divieto generale (USS).

D’altra parte, secondo taluni partecipanti un divieto assoluto è escluso poiché ostacolerebbe la trasparenza sul mercato e danneggerebbe i consumatori (ASW, BSW, IGEM, SW, USP, FIDUCIARI Suisse, VSKF). Occorre per principio rinunciare a introdurre un divieto legale (CP); un divieto totale violerebbe il principio di proporzionalità (FIDUCIARI Suisse).

4.3.2 Osservazioni generali sulla proposta di autoregolamentazione

Diversi partecipanti sostengono espressamente la soluzione di un’autoregolamentazione del settore mediante la conclusione di una convenzione di diritto privato (ZG, ZH; PPD; coop, economiesuisse, IG DHS, USAM, SRF). Il progetto è idoneo allo scopo.

L’autoregolamentazione è uno strumento affidabile che è applicato con successo anche in altri settori ed è suscettibile di raccogliere un ampio consenso (ASW, BSW, economiesuisse, IGEM, SW, USP, FIDUCIARI Suisse, VSKF). Le autoregolamentazioni corrispondono a una collaudata tradizione svizzera, per esempio anche nell’ambito del riciclaggio di denaro. È prevedibile che in pratica l’intero mercato del credito al consumo partecipi alla convenzione di autoregolamentazione (USAM). Pur essendo ragionevole e adatta allo scopo, la convenzione di diritto privato è applicabile solo parzialmente alle carte di credito e alle carte-cliente. Essa potrebbe essere completata da un allegato che determini i principi applicabili anche alle carte di credito e alle carte-cliente (Kartac).