Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prevenire l'indebitamento vietando la pubblicità dei piccoli crediti · 19 pagine
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finora. Gli istituti di credito seri beneficerebbero di protezione e non dovrebbero più temere che la clientela si rivolga a un altro istituto che non prende le cose molto seriamente. La procedura sarebbe concretata (BS). Dai servizi di consulenza in materia di debiti emerge che l’esame della capacità creditizia è svolto in modo inadeguato e che varie situazioni di indebitamento eccessivo avrebbero potuto essere evitate, tanto più che i costi sono poi assunti dagli enti pubblici. L’obbligo di esigere sempre l’estratto del registro delle esecuzioni e il certificato di salario, ossia le proposte della minoranza, andrebbero sostenute (UR). L’estratto deve tuttavia essere richiesto direttamente dall’istituto di credito (SRF).
5.4.3 Art. 31 cpv. 2
Il capoverso 2 dovrebbe essere adeguato conformemente alle modifiche introdotte nel capoverso 1 (BS). L’aggiunta ha reso incomprensibile il capoverso (acsi, EKK).
5.4.4 Art. 31 cpv. 3
La proposta della maggioranza è approvata (FER). Non è chiaro a quali documenti supplementari ci si riferisca, se alle dichiarazioni fiscali, alle informazioni del datore di lavoro oppure al conto annuale degli indipendenti (acsi, CP, EKK, SLV). È difficile valutare se l’obbligo è stato violato. Nel testo francese deve essere utilizzato il termine «doit» (acsi, EKK). Questa disposizione dovrebbe essere riformulata in modo più preciso tenendo conto anche delle conseguenze giuridiche nell’articolo 32 (Kartac).
Taluni sostengono anche la proposta della minoranza (BS, I Verdi) o per lo meno non vi si opporrebbero se fosse accolta (VSKF).
Altri ritengono che questa norma sia eccessiva (SLV).