Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prevenire l'indebitamento vietando la pubblicità dei piccoli crediti · 19 pagine
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crediti immediati, la pubblicità mediante la consegna di tagliandi che ricordano le banconote, ecc.». Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere stralciato e il capoverso 3 riformulato (BS).
5.6.3 Art. 36a cpv. 2 e 3
Taluni partecipanti si allineano espressamente alla proposta della maggioranza (ASW, I-GEM, USAM, SW, USP), per cui la prevista sussidiarietà della competenza normativa della Confederazione è accolta favorevolmente (economiesuisse, SLV).
Si osserva inoltre che il capoverso 2 dovrebbe comprendere anche gli intermediari di credito (ZH, OW). Si manifestano perplessità sul fatto che gli intermediari di credito non siano stati inglobati (AG).
Per contro, diversi partecipanti sostengono anche la minoranza che propone
un’autoregolamentazione attuata «in modo adeguato» (GR, UR; PEV, PS). Per permettere al Consiglio federale di intervenire nel caso in cui l’autoregolamentazione sia insufficiente, si propone la seguente integrazione: «Se entro un congruo termine non è stata concordata alcuna convenzione o una convenzione sufficiente (LU), il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è aggressiva». Il Consiglio federale deve potere assicurare un controllo del contenuto della convenzione (AG) o si osserva perlomeno che non vi sarebbe nulla da obiettare contro un simile controllo e contro un intervento a titolo sussidiario da parte della Confederazione se il disciplinamento è insufficiente (TG). Si sottolinea pure che la convenzione proposta finora è comunque adeguata e soddisferebbe anche la proposta della minoranza (VSKF).
5.7 Art. 36b Obbligatorietà generale
La disposizione, accolta favorevolmente da diversi partecipanti (OW; ASW, IGEM, USAM, SW, USP, SwissBanking, VSKF), non deve essere formulata quale disposizione potestativa. Appena le condizioni sono adempiute, occorre agire (TS). È importante che la violazione del divieto di fare pubblicità aggressiva e le sanzioni siano applicate a tutti gli istituti di credito e a tutti gli intermediari di credito. Il conferimento dell’obbligatorietà generale è uno strumento che permette di assicurare queste condizioni in modo adeguato (SLV, VSKF).
Taluni partecipanti condividono tuttavia le riflessioni di carattere giuridico dell’Ufficio federale di giustizia illustrate nel rapporto (AI, BS, GR, TG, ZG), altri esprimono dubbi dal punto di vista dello Stato di diritto (SH) o respingono chiaramente la disposizione (FRC, SKS). I punti critici espressi sono i seguenti:
− il principio di legalità è violato. Anche in altri casi di conferimento dell’obbligatorietà generale finora non è stato conferito il carattere obbligatorio generale alle pene convenzionali, a prescindere dal fatto che dovrebbero sempre essere disciplinati anche i presupposti più dettagliati per l’obbligatorietà generale, quali i requisiti relativi alla rappresentatività delle associazioni (AI);
− sussistono dubbi sulla legalità di una pena pronunciata in questo modo (FR);
− si rileva pure che l’obbligatorietà generale di convenzioni di diritto privato non è idonea per pronunciare una sanzione contro chi non è membro delle associazioni di categoria affiliate (AG);
− la possibilità di dichiarare la convenzione vincolante anche per terzi è accolta favorevolmente. Tuttavia, considerate le riflessioni dell’Ufficio federale di giustizia, sarebbe opportuno esaminare se non vi siano altre possibilità alternative. Inoltre, il diritto di proposta non dovrebbe essere limitato al settore, bensì esteso anche alle organizzazioni dei consumatori e ai servizi di consulenza in materia di debiti (BE);
− l’autoregolamentazione è unilaterale e il contenuto non può essere verificato. Con questa premessa il conferimento dell’obbligatorietà generale non è possibile e non vi è una disposizione costituzionale. Si potrebbe eventualmente delegare la competenza di pronunciare le sanzioni a un difensore civico (acsi, EKK);