Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 2 chiede al prestatore di fornire eventuali documenti inerenti alle assicurazioni o ad altri tipi di protezione personale o collettiva relativi alla responsabilità personale. A tale proposito occorre precisare che, secondo la direttiva 2005/36/CE, l’indicazione di queste informazioni non costituisce una condizione di ricevibilità formale della dichiarazione (si veda quanto precede in merito all’art. 2 cpv. 2 lett. e).

I capoversi 3 e 4 trattano due situazioni particolari che giustificano la richiesta di documenti supplementari oltre a quelli menzionati al capoverso 1.

Il capoverso 3 riprende il testo della direttiva 2005/36/CE (art. 5 par. 1 lett. b e art. 7 par. 2 lett. d). Si tratta della situazione in cui il prestatore non ha svolto una formazione regolamentata, vale a dire che egli non ha assolto una formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata (art. 3 lett. e della direttiva 2005/36/CE).

Originariamente, in seno all’UE, il riconoscimento dei diplomi era possibile soltanto nel caso in cui l’esercizio della professione era regolamentato sia nello Stato di provenienza sia in quello ospitante. La nozione di formazione regolamentata è stata introdotta successivamente, quando l’UE ha inteso offrire un riconoscimento dei diplomi anche se l’esercizio della professione non era regolamentato nello Stato d’origine. In tal caso il richiedente doveva tuttavia poter provare di avere svolto due anni di pratica professionale; questa esigenza non veniva però applicata se la formazione era regolamentata nello Stato d’origine. Questo principio si ritrova nella direttiva 2005/36/CE, sia al titolo II (libera prestazione di servizi, si veda l’art. 5 cpv. 1 lett. b) sia al titolo III (libertà di stabilimento – si veda art. 13 par. 2).

La prova dei due anni di pratica nel corso dei dieci anni precedenti è rilasciata dall’autorità competente dello Stato di domicilio. Come menzionato in precedenza, il prestatore può chiedere al centro di contatto del suo Stato di domicilio quale autorità rilascia una tale attestazione.

Il capoverso 4 prevede la presentazione di un estratto del casellario giudiziale se il prestatore intende operare nel settore della sicurezza. Questo settore comprende per esempio le attività di investigatore privato o di gestione di un’impresa di sicurezza. Anche in questo caso il documento viene rilasciato dall’autorità competente dello Stato di domicilio. Talvolta esiste un registro centralizzato come in Svizzera, mentre in altri Paesi i tribunali o altre autorità sono competenti per attestare la mancanza di condanne penali.

3.2.3 Rinnovo della dichiarazione (art. 4)

Il capoverso 1 riprende i casi per i quali deve essere effettuato il rinnovo in applicazione della direttiva 2005/36/CE. Il rinnovo della dichiarazione deve essere effettuato per ogni anno civile durante il quale il prestatore intende fornire i suoi servizi (cpv. 1 lett. a). Il prestatore deve inoltre dichiarare qualsiasi modifica nella situazione relativa ai dati dichiarati (cpv. 1 lett. b). Per esempio: una limitazione del diritto di praticare un’attività nello Stato di domicilio o una condanna penale possono provocare un divieto di esercitare tale attività. Se il prestatore omette di dichiarare un tale cambiamento, egli può essere soggetto a un procedimento penale (art. 15 lett. b).

Il capoverso 2 prevede inoltre che il rinnovo sia effettuato mediante la stessa procedura elettronica online della SEFRI impiegata per la prima dichiarazione. In occasione del rinnovo della dichiarazione il prestatore deve fornire i documenti allegati in merito ai cambiamenti da dichiarare. Il sistema è ideato in modo tale da permettere al prestatore di indicare se si tratta di una prima prestazione di servizi o di un rinnovo; nel secondo caso il prestatore deve compilare soltanto i campi previsti per un rinnovo.

Il capoverso 3 prevede che il rinnovo sia inviato secondo le stesse modalità di quelle valide per la notifica della dichiarazione iniziale.

325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 10/17