Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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è già stato modificato in modo tale da riconoscere se l’attività lucrativa che il prestatore notifica è elencata nell’allegato dell’ordinanza.

3.3.4 Trasmissione alle autorità competenti (art. 8)

L’articolo 8 prevede inoltre la trasmissione senza indugio del dossier all’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 LDPS), rispettivamente all’autorità competente per l’esercizio della professione (art. 4 cpv. 1 lett. a LDPS). L’autorità competente del Cantone nel quale la prestazione deve essere effettuata per la prima volta viene inoltre informata mediante una copia del dossier, qualora essa sia competente per l’esercizio della professione (cpv. 2). In tal modo, quando l’autorità cantonale riceve il certificato che attesta le qualifiche professionali, può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione entro i termini prescritti. Tuttavia essa non deve intraprendere alcuna pratica finché non avrà ricevuto il dossier in questione.

3.4 Sezione 4: collezione di dati (art. 9)

Questa disposizione crea la base legale necessari affinché la SEFRI possa tenere una collezione di dati. Il capoverso 1 elenca i dati che vengono raccolti e conservati per trattare e trasmettere la dichiarazione.

Il capoverso 2 prevede che i dati personali e i documenti allegati possano essere trasmessi alle autorità svizzere competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche nonché alle autorità federali o cantonali competenti per l’esercizio della professione. Siccome sono numerose, le autorità coinvolte nella procedura non sono citate nell’ordinanza. Il Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone (modifica dell’allegato III dell’Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e la sua trasposizione nel diritto svizzero (legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica

14 delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate) del 4 aprile 2012 cita alcune di queste autorità; a livello federale sono: l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la SUVA, l’Ufficio federale di topografia (Swisstopo) e la Camera d’esame per i consulenti in brevetti. Per quanto riguarda gli organi intercantonali, si tratta quasi esclusivamente della CDPE, della CDS e, per quanto concerne le autorità cantonali, dei Dipartimenti cantonali della sanità pubblica.

Il capoverso 3 prevede la possibilità di trasmettere i dati mediante una procedura online. Si tratta di proporre alle autorità competenti la possibilità di scaricare i documenti sotto forma di file pdf su un server protetto, nella misura in cui il dossier non contiene dati sensibili. I dossier che contengono dati sensibili devono essere trasmessi per posta.

Il capoverso 4 prevede una durata di conservazione dei dati di dieci anni. Ciò significa che il prestatore non può rinnovare la sua dichiarazione se quella precedente risale a più di dieci anni prima; in tal caso deve ricominciare una procedura di dichiarazione dall’inizio.

3.5 Sezione 5: verifica delle qualifiche professionali da parte delle autorità federali competenti (art. 10-12)

La sezione 5 ricalca lo schema della legge e disciplina la procedura di verifica delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione che sono di competenza di un’autorità federale. La verifica delle qualifiche professionali riprende sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2005/36/CE.

La sezione 5 disciplina unicamente la procedura che rientra nella sfera di competenza delle autorità federali. La verifica delle qualifiche professionali e il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione che spettano alle autorità cantonali sono di competenza dei Cantoni. Questi ultimi si

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