Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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3.3 Sezione 3: procedura della SEFRI dopo l’invio (art. 5-8)

3.3.1 Verifica del dossier (art. 5)

La SEFRI ha il compito principale di fare in modo che il dossier sia completo. Essa deve non soltanto provvedere affinché tutti i documenti siano allegati alla dichiarazione, ma anche badare che tali documenti contengano le informazioni richieste. Ciò vale in particolare per l’attestazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b. La SEFRI deve inoltre controllare la natura delle copie autenticate. In tal modo unicamente i dossier completi vengono trasmessi alle autorità competenti per l’esercizio della professione.

Se il dossier è incompleto o se i documenti non contengono le informazioni richieste, la SEFRI avvisa immediatamente il prestatore al suo indirizzo di domicilio indicando i documenti mancanti o incompleti. L’avviso per posta elettronica è la via più rapida e più efficiente per il prestatore. Finché il dossier non è completo, non decorrono i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE.

3.3.2 Data della consegna della dichiarazione (art. 6)

Il titolo II della direttiva 2005/36/CE è retto da termini severi. Per la decorrenza dei termini è determinante la data alla quale la dichiarazione arriva per posta alla SEFRI. La dichiarazione deve essere completa, debitamente firmata e accompagnata dai documenti allegati richiesti.

L’articolo 6 prevede che la dichiarazione o il suo rinnovo siano considerati validamente consegnati quando l’invio postale del modulo generato dal sistema elettronico è pervenuto alla SEFRI con i documenti allegati completi. Se la dichiarazione è incompleta o se mancano certi documenti allegati, la dichiarazione non è considerata validamente inviata e i termini non hanno decorrenza.

La consegna del dossier cartaceo – e non soltanto dei documenti scannerizzati – corrisponde alla prassi attuale delle autorità che in Svizzera sono incaricate del riconoscimento delle qualifiche professionali. Unicamente questo modo di procedere garantisce – come menzionato in precedenza – il controllo della validità delle copie autenticate.

3.3.3 Avviso al prestatore (art. 7)

L’articolo 7 prevede una conferma di ricezione (cpv. 1) e garantisce che il prestatore sia informato rapidamente della ricezione del suo dossier e della data della consegna della dichiarazione. La conferma di ricezione contiene la data a partire dalla quale il dossier può essere considerato completo.

Inoltre il prestatore viene informato in merito ai termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE (cpv. 2). Questa informazione indica anche quali sono le autorità competenti per la verifica delle qualifiche professionali e per l’esercizio della professione (cpv. 3).

La SEFRI informa inoltre il prestatore in merito al suo obbligo di procedere alla notifica dell’UFM

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conformemente all’articolo 6 LDist . Tale notifica deve essere effettuata 8 giorni prima dell’inizio della prestazione e dispensa quindi il prestatore, che esercita un’attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di tre mesi o di 90 giorni all’anno, dall’ottenere un permesso di dimora. L’informazione della SEFRI permette in tal modo al prestatore di adempiere entro i termini previsti i propri obblighi nei confronti dell’UFM.

Al contrario, vale a dire se il prestatore di servizi ha notificato all’UFM un’attività lucrativa menzionata all’allegato 1 dell’ordinanza, egli è avvisato dal sistema informatico dell’UFM che la prestazione può iniziare soltanto dopo aver adempiuto le formalità previste dalla LDPS. Il sistema informatico dell’UFM

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