Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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1 Introduzione

Il 14 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla

1 verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS ). Questa legge costituisce la base necessaria per un controllo efficiente e rapido delle qualifiche professionali dei cittadini dell’UE/AELS che vengono in Svizzera per esercitare una professione regolamentata soggetta all’obbligo di dichiarazione nell’ambito della libera circolazione delle persone durante un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Grazie alla LDPS, una nuova procedura di dichiarazione e di verifica verrà applicata ai titolari di qualifiche professionali dell’UE/AELS; essa sostituirà la vecchia procedura di riconoscimento dei diplomi. Questa procedura è disciplinata in particolare dall’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE), applicabile in Svizzera conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,

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dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC ). La LDPS conferisce al Consiglio federale il potere di emanare una serie di disposizioni che devono essere trasferite nell’ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

2 Obiettivi dell’ordinanza

2.1 Contesto: la direttiva 2005/36/CE

La Svizzera ha preferito rinunciare a un’applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE e ha deciso di disciplinare l’esecuzione della direttiva, in particolare nel settore di competenza della Confederazione, mediante la LDPS e la relativa ordinanza. La direttiva 2005/36/CE prevede al titolo II (libera prestazione di servizi) un quadro chiaramente definito per la sua attuazione nel diritto interno. La trasposizione dell’obbligo di dichiarazione e della verifica delle qualifiche professionali nella LDPS e nella relativa ordinanza si basa sul quadro previsto dalla direttiva 2005/36/CE.

2.2 Principi dell’ordinanza

Il progetto di ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate esegue le disposizioni della LDPS. L’ordinanza stabilisce in particolare le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione e disciplina la procedura di dichiarazione nonché la verifica delle qualifiche professionali quando un’autorità federale è competente. Se per la verifica di tali qualifiche è competente un’autorità cantonale o un organo intercantonale, la procedura è retta dal diritto cantonale o intercantonale. In questo modo le competenze esistenti delle autorità cantonali o degli organi intercantonali sono rispettate. Spetta ai Cantoni il compito di provvedere all’attuazione richiesta nel loro settore di competenza.

L’ordinanza esegue principalmente i punti che sono oggetto di una delega dalla legge verso l’ordinanza:

• emanare l’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione (art. 1 cpv. 3 LDPS);

• disciplinare la forma, il contenuto e la periodicità della dichiarazione ed elencare i documenti allegati (art. 2 cpv. 2 LDPS);

• fissare i termini per la comunicazione entro i quali il prestatore può fornire la sua prestazione di servizi (art. 5 cpv. 2 LDPS);

1 FF 2012 8563.

2 RS 0.142.112.681. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 5/17