Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine
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• emanare prescrizioni sull’uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali (art. 6 cpv.1 LDPS), e
• stabilire gli obblighi di dichiarazione la cui inosservanza è soggetta a sanzioni penali (art. 7 cpv. 1 lett. b LDPS).
3 Commento degli articoli dell’ordinanza
3.1 Sezione 1: professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione (art. 1)
Oggetto
L’elenco delle professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione figura all’allegato 1 dell’ordinanza. Questo allegato stabilisce quali professioni regolamentate sono soggette all’obbligo di dichiarazione conformemente alla LDPS.
La preparazione e l’aggiornamento regolare dell’elenco richiede una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. L’articolo 1 capoverso 3 LDPS prevede esplicitamente la consultazione dei Cantoni quando si tratta di determinare le professioni soggette all’obbligo di dichiarazione. L’elenco del progetto di ordinanza è stato preparato in stretta collaborazione con le istanze competenti, vale a dire la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Le osservazioni dei Cantoni sono state prese in considerazione. Ciò concerne in particolare le professioni regolamentate di competenza cantonale.
Eccezioni
L’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dalla LDPS e dalla relativa ordinanza comprende soltanto le professioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC e della direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza non sono interessate le attività (professioni) legate all’esercizio della pubblica autorità (art. 22 cpv. 1 dell’allegato I ALC) o per le quali il riconoscimento delle qualifiche professionali è disciplinato da altre disposizioni del diritto comunitario (indipendentemente dal fatto che esse siano recepite o meno dalla Svizzera in un accordo bilaterale), nonché altre attività menzionate qui di seguito. Si tratta delle attività seguenti:
- Per le professioni che si riferiscono all’esercizio della pubblica autorità:
• poliziotti, doganieri, guardie di confine, ecc.;
• operatori della giustizia (giudici, ufficiali giudiziari, ecc.) ;
• determinate attività inerenti alla misurazione ufficiale (direzione della Direzione 3
federale delle misurazioni catastali [art. 40 OMU ], direzione del Servizio cantonale di vigilanza sulla misurazione ufficiale ([art. 42 OMU], mandati concernenti la tenuta a giorno permanente [art. 43 e 44 OMU e legislazione cantonale]) ;
• guardiani della selvaggina.
- Per le professioni soggette ad altre direttive che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche: 4
• avvocati (la cui prestazione di servizi è disciplinata dalla direttiva 77/249/CEE );
5
• revisori legali dei conti (direttiva 2006/43/CE );
6
• intermediari assicurativi (direttiva 2002/92/CE );
3 RS 211.432.2.
4 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, GU L 078, 26.3.1977, p. 17.
5 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157, 9.6.2006, p. 87.
6 Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, GU L 9 del 15.1.2003, p. 3–10. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 6/17