Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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Infine l’articolo 18 disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza.

4 Modifica del diritto vigente

L’obbligo dei prestatori di servizi dell’UE/AELS di dichiarare le loro qualifiche professionali rende necessaria la modifica delle ordinanze elencate qui di seguito.

4.1 Modifiche dell’OIBT

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L’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT ) prevede

17 agli articoli 8 e 10 una consultazione preliminare della SEFRI. Nell’ambito della sua giurisprudenza , il Tribunale amministrativo federale ha interpretato restrittivamente queste disposizioni, nel senso che l’ESTI era tenuto a consultare l’UFFT, anche in casi semplici.

Un tale obbligo non è compatibile con i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e deve quindi essere soppresso. Di conseguenza l’OIBT soggetta a revisione non prevede più un obbligo di consultazione; in caso di necessità l’ESTI potrà ovviamente rivolgersi in qualsiasi momento alla SEFRI in qualità di ufficio competente per l’allegato III ALC. In tal modo, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale

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amministrativo federale , l’ESTI decide in merito alle domande che mirano a ottenere l’autorizzazione dell’esercizio di attività regolamentate, mentre la SEFRI mantiene la competenza per il riconoscimento del diploma in base agli articoli 69 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione

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professionale (OFPr ) e 5 dell'ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle

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scuole universitarie professionali (OSUP ), se il richiedente intende esercitare un’attività che non richiede un’autorizzazione dell’ESTI.

4.2 Modifiche dell’OPMed

L’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della

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professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed ) deve essere modificata in due punti.

4.2.1 Modifica dell’articolo 4

La modifica dell’articolo 4 OPMed mira a semplificare i rinvii fatti alle direttive europee riprese all’allegato III ALC. La semplificazione non mira soltanto a sostituire le direttive precedenti con la direttiva 2005/36/CE, ma anche a introdurre un rinvio globale più semplice agli accordi internazionali.

Il capoverso 1 viene quindi semplificato rinviando all’ALC e alla Convenzione del 4 gennaio 1960 che

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istituisce l’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS ).

Il capoverso 2 resta invariato, poiché elenca le competenze delle diverse sezioni della MEBEKO.

I capoversi 3 e 4 possono essere abrogati, poiché gli attestati che menzionano sono già previsti dall’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE e dall’articolo 4 della presente ordinanza. Inoltre le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa (art. 8 e 56 della direttiva 2005/36/CE) permettono già di interpellare l’autorità estera in caso di dubbio in merito al genere di diploma presentato.

16 RS 734.27.

17 Decreto del 30 novembre 2007 nella causa A-2249/2007.

18 Decreto del 23 luglio 2012 nella causa B-3711/2011.

19 RS 412.101.

20 RS 414.711.

21 RS 811.112.0.

22 RS 0.632.31. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 16/17