Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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3.6 Sezione 4: uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali (art. 13 e 14)

3.6.1 Uso del titolo di formazione (art. 13)

L’articolo 13 riprende il contenuto dell’articolo 54 della direttiva 2005/36/CE. Il titolo di formazione è definito dalla legislazione del Paese che rilascia il diploma. In Svizzera sono titoli di formazione, per esempio, il titolo di "Soccorritrice diplomata SSS/Soccorritore diplomato SSS", o di "Cuoca AFC/Cuoco AFC", oppure di "Bachelor of Science [nome della SUP] in cure infermieristiche".

Il capoverso 1 prevede il diritto di usare il titolo di formazione come è previsto nella legislazione dello Stato d’origine, nella lingua ufficiale di tale Stato.

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui il titolo originario possa essere confuso con il titolo di formazione svizzero.

Il capoverso 3 precisa che l’uso del titolo di formazione svizzero non è ammesso. L’uso del titolo di formazione svizzero è infatti riservato alle persone che hanno svolto la formazione e ottenuto il diploma in Svizzera.

3.6.2 Uso del titolo professionale (art. 14)

L’articolo 14 riprende il contenuto degli articoli 7 paragrafo 3 e 7 paragrafo 4 ultimo capoverso della direttiva 2005/36/CE. Il titolo professionale consiste nell’indicazione della professione, per esempio: "Architetto", "Geometra patentato/a" o "Odontotecnico/a".

L’uso del titolo professionale svizzero è previsto nei due casi citati al capoverso 1, vale a dire se le qualifiche professionali sono state verificate e se sono state considerate sufficienti (all’occorrenza dopo aver superato una prova attitudinale) o se il prestatore può pretendere un riconoscimento automatico del suo titolo. Ciò concerne le sette professioni settoriali (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere in cure generali, ostetrica e architetto).

Il capoverso 2 prevede, negli altri casi, l’uso del titolo professionale dello Stato di stabilimento, nella lingua ufficiale di tale Stato, con l’indicazione dello Stato tra parentesi se esiste un rischio di confusione con il titolo professionale svizzero.

3.7 Sezione 5: disposizioni penali (art. 15)

L’articolo 16 concretizza il mandato dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b LDPS e indica gli obblighi di dichiarazione la cui inosservanza è soggetta a sanzioni penali. Si tratta dei casi seguenti:

- violazione dell’obbligo di dichiarazione durante la prima prestazione di servizi;

- violazione dell’obbligo di dichiarazione durante un rinnovo della prestazione;

- violazione dell’obbligo di notificare un cambiamento essenziale in merito alle informazioni dichiarate.

3.8 Sezione 6: disposizioni finali (art. 16 a 18)

L’articolo 16 prevede che la SEFRI esegua la presente ordinanza, purché non ne siano competenti altre autorità federali. L’ordinanza si accontenta di un rinvio generale, considerato il numero delle autorità competenti. Si tratta in particolare delle autorità federali seguenti: L’UFSP, l’ESTI, la SUVA, Swisstopo e la Camera d’esame per i consulenti in brevetti.

L’articolo 17 disciplina la modifica del diritto vigente, resa necessaria dalla procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi dell’UE/AELS (si veda in numero 4 qui di seguito). Tali modifiche sono oggetto dell’allegato 2 dell’ordinanza.

325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 15/17