Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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- Per le altre attività professionali:

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• il commercio di prodotti tossici (direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE );

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• il trasporto di persone e di merci su strada (direttive 96/26/CE e 98/76/CE );

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• il traffico aereo (direttive 2006/23/CE e 91/670/CE ).

Queste professioni e attività professionali sono soggette in Svizzera ad altre basi legali. Per le professioni che si riferiscono all’esercizio della pubblica autorità, l’esercizio dell’attività professionale è escluso, sia che si tratti del diritto di stabilimento o della prestazione di servizi. Per le professioni disciplinate da altre direttive, la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi è possibile alle condizioni previste da tali direttive se la Svizzera le ha recepite in un accordo internazionale (per esempio la direttiva 77/249/CEE per gli avvocati nel quadro dell’ALC). Se invece la direttiva non è stata recepita dalla Svizzera, le disposizioni non vengono applicate nell’a ambito dell’ALC (per esempio la direttiva 2002/92/CE per gli intermediari assicurativi).

Stretta collaborazione con i Cantoni

I Cantoni si assumono una grande responsabilità nel determinare le professioni soggette all’obbligo di dichiarazione. Essi manterranno questa responsabilità anche per gli adeguamenti futuri dell’ordinanza. Il funzionamento impeccabile della procedura di dichiarazione richiede un adeguamento regolare dell’allegato 1 dell’ordinanza. Ciò esige uno scambio sistematico di informazioni tra i Cantoni e la Confederazione per poter sopprimere o aggiungere professioni regolamentate e garantire gli adeguamenti richiesti dall’ordinanza.

La SEFRI intraprenderà i passi necessari per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza in stretta collaborazione con le conferenze cantonali competenti e provvederà all’aggiornamento regolare dell’allegato 1 dell’ordinanza.

3.2 Sezione 2: dichiarazione (art. 2-4)

3.2.1 Forma e contenuto della prima dichiarazione (art .2)

Il capoverso 1 prevede che il prestatore debba effettuare la dichiarazione mediante un sistema informatico online. Una procedura elettronica tramite Internet, invece di un modulo cartaceo, è attualmente sufficiente poiché l’utilizzazione della rete è diventata una realtà quotidiana. Essa risponde alle esigenze moderne della tecnica, è efficiente e riduce gli oneri amministrativi.

Attualmente ogni prestatore che intende vendere i suoi servizi all’estero dispone di un collegamento tramite Internet. Tuttavia, in caso di necessità, sarà sempre possibile contattare telefonicamente la SEFRI se un prestatore non dovesse avere accesso a Internet. In tal caso la SEFRI registrerà i dati

7 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, p. 1–4.

8 Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici, GU L 307 del 18.11.1974, p. 5.

9 Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, GU L 124 del 23.5.1996, p. 1–10.

10 Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, GU L 277 del 14.10.1998, p. 17.

11 Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, GU L 114 del 27.4.2006, p. 22–37.

12 Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile, GU L 373 del 31.12.1991, p. 21. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 7/17