Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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Il capoverso 1 prevede che siano allegati a ogni dichiarazione i documenti seguenti:

• una prova della nazionalità del prestatore: si tratta di una semplice copia del passaporto o della carta d’identità.

• un’attestazione che certifica la residenza legale in un Paese dell’UE/AELS: si tratta di un documento rilasciato dallo Stato di residenza che conferma che il prestatore esercita effettivamente e legalmente l’attività professionale in questione. Questa attestazione deve permettere di accertare quale attività professionale il prestatore è autorizzato a esercitare. Infatti, secondo la direttiva 2005/36/CE, il prestatore può pretendere di fornire un servizio soltanto nell’ambito professionale al quale ha accesso nello Stato di residenza. Occorre quindi che l’attestazione descriva con un certo grado di precisione l’attività che il prestatore è autorizzato a esercitare. Inoltre l’attestazione deve permettere di avere la garanzia che l’autorizzazione a praticare tale attività non sia stata revocata, parzialmente o interamente.

La direttiva 2005/36/CE non prevede una data limite concernente la durata di validità dell’attestazione. È tuttavia possibile applicare per analogia l’articolo 50 paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, che prevede una durata di validità di tre mesi. Questa durata potrebbe addirittura essere più breve per determinate attività sensibili, come le professioni sanitarie o le professioni nell’ambito della custodia dei bambini. In caso di dubbio, l’autorità svizzera può inoltre sospendere in qualsiasi momento la procedura e contattare l’autorità competente dello Stato di stabilimento per verificare la veridicità dei fatti (art. 8 della direttiva 2005/36/CE); in particolare questa procedura viene utilizzata quando la collaborazione tra le autorità (art. 8 della direttiva 2005/36/CE) non permette di ottenere l’informazione richiesta entro termini molto brevi.

Spetta al prestatore la responsabilità di fornire tale attestazione e di chiederla alle autorità dello Stato di stabilimento. Siccome le autorità variano da un Paese all’altro, non è possibile stilare un elenco esaustivo di tutte le autorità europee competenti per rilasciare questo genere di attestazioni (tanto più che talvolta la competenza spetta alle autorità locali). Il prestatore ha tuttavia la possibilità di rivolgersi al centro di contatto del suo Paese di residenza per informarsi in merito all’autorità competente;

• prova delle qualifiche professionali: si tratta di una copia autenticata delle qualifiche professionali.

La SEFRI può invitare il prestatore a fornire informazioni sul contenuto della sua formazione. In linea di massima i prestatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili in merito al contenuto della loro formazione. In mancanza di tali informazioni, l’autorità competente per verificare le qualifiche professionali deve sospendere la procedura. Se il prestatore non fornisce i documenti richiesti, la sua dichiarazione è comunque valida, ma esiste il rischio che la procedura venga sospesa successivamente. La stessa regola vale per l’esperienza professionale e per la prova delle conoscenze linguistiche, se tali conoscenze possono essere verificate (art. 53 della direttiva 2005/36/CE).

Una copia certificata autentica è una conferma ufficiale dell’autenticità del documento da parte dell’autorità competente dello Stato in questione. Tale autorità varia da un Paese all’altro; in Svizzera la competenza spetta soprattutto ai Comuni, ai notai e all’autorità che ha rilasciato il documento. Una certificazione da parte di un organismo privato che non dispone di un mandato di servizio pubblico non è accettabile.

I titoli o altri documenti che non sono sostituibili, come i diplomi, non devono mai essere inviati in originale. Altri documenti, come un’attestazione, possono essere spediti in originale poiché possono essere sostituiti in caso di perdita.

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