Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine

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Secondo il capoverso 2, l’autorità federale competente deve informare il prestatore in merito alle circostanze del ritardo e al tempo necessario per giungere a una decisione. L’obbligo dell’autorità di effettuare le verifiche e l’obbligo del richiedente di collaborare sono disciplinati dalle disposizioni

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generali della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA ).

Il capoverso 3 prevede che la procedura sia sospesa fino alla ricezione dei documenti o delle informazioni mancanti. Esso disciplina la procedura da applicare al momento in cui il dossier è completo: il prestatore deve essere informato, prima della fine del secondo mese dalla ricezione del complemento d’informazione, della decisione che constata che le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti (art. 10 cpv. 2 lett. a) o che richiede una prova attitudinale (art. 10 cpv. 2 lett. b).

Il calcolo dei termini, vale a dire “prima della fine del secondo mese a partire dalla ricezione del complemento d'informazione”, è ripreso direttamente dalla direttiva 2005/36/CE. Ciò significa che l’autorità dispone di un termine di due mesi, dopo aver risolto la difficoltà, per comunicare al prestatore l’equivalenza delle formazioni (art. 12) o la necessità di sostenere una prova attitudinale (art. 13).

3.5.3 Prova attitudinale (art. 12)

L’articolo 12 disciplina i termini se occorre esigere una prova attitudinale.

Il capoverso 1 riprende la definizione dei termini dalla direttiva 2005/36/CE prevedendo che la prova attitudinale debba essere organizzata per tempo, in modo tale da permettere di iniziare la prestazione di servizi, in caso di superamento della prova, entro il mese successivo alla comunicazione della decisione adottata in applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b. Ciò significa che l’autorità dispone di un termine di un mese dalla comunicazione della decisione di esigere una misura di compensazione per organizzare la prova attitudinale, correggerla e comunicarne il risultato.

In caso di superamento della prova, il capoverso 2 prevede che l’autorità competente informi tempestivamente l’autorità cantonale affinché essa possa autorizzare la prestazione di servizi conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LDPS entro il termine di un mese a partire dalla comunicazione della decisione di richiedere una prova attitudinale.

Il capoverso 3 contempla l’eventualità del mancato superamento della prova attitudinale. L’autorità competente deve informare il prestatore entro il mese successivo alla comunicazione della decisione adottata in applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b il non superamento l’esame. In questa situazione il prestatore non può avviare la sua attività (vedi art. 5 cpv. 1 lett. b LDPS).

La direttiva 2005/36/CE non prevede un numero minimo di ripetizioni. Nell’ambito di una prestazione di servizi, un’unica ripetizione sembra adeguata; in caso di insuccesso alla ripetizione, il prestatore potrebbe sempre domandare un riconoscimento del suo diploma in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE (libertà di stabilimento). Questa procedura prevede misure di compensazione più flessibili, permettendo in particolare la scelta tra il tirocinio d’adattamento e la prova attitudinale.

In caso di mancato superamento della prova (dopo un’eventuale ripetizione), il capoverso 4 prevede che ne sia data informazione all’autorità del Cantone nel quale la prestazione di servizi avrebbe dovuto essere effettuata per la prima volta. In tal modo si permette a questa autorità, che aveva ricevuto un avviso della prestazione prevista, di archiviare la procedura, ormai priva di oggetto.

15 RS 172.021. 325.71/2012/00498 \ COO.2101.108.5.1532605 14/17