Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/8: Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) - riconoscimento delle qualifiche professionali · 17 pagine
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basano direttamente sulla direttiva 2005/36/CE o sulla legislazione cantonale pertinente. Tuttavia l’ordinanza prevede termini precisi stabiliti dalle autorità federali allo scopo di concedere un tempo sufficiente ai Cantoni per trattare i dossier che riceveranno.
Gli articoli 10 a 12 precisano le situazioni che l’autorità competente per la verifica delle qualifiche professionali può incontrare:
• le qualifiche professionali del prestatore sono giudicate sufficienti;
• le qualifiche professionali del prestatore sono giudicate insufficienti e occorre esigere una prova attitudinale;
• la verifica di una dichiarazione può provocare un ritardo che potrebbe creare difficoltà. In questo caso la procedura può essere sospesa.
Gli articoli 10 a 12 concernono unicamente i casi in cui la prestazione viene effettuata in un settore che ha ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica (art. 3 LDPS), poiché soltanto questi ultimi possono essere oggetto di una verifica delle qualifiche professionali.
3.5.1 Verifica, decisione e informazione (art. 10)
Il capoverso 1 prevede che l’autorità federale competente verifichi le qualifiche professionali. Si tratta del suo compito principale che mira a garantire che soltanto i prestatori qualificati svolgano un’attività in Svizzera.
Il capoverso 2 riprende il termine di un mese dalla consegna della dichiarazione prevista dall’articolo 7 paragrafo 4 capoverso 2 della direttiva 2005/36/CE. L’autorità competente per l’esercizio della professione è vincolata al termine massimo di un mese dopo la consegna della dichiarazione (si veda l’art. 7 par. 4 cpv. 2 della direttiva 2005/36/CE). Senza una comunicazione al prestatore, i termini previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera b LDPS scadono e il prestatore può fornire i suoi servizi. Se l’autorità federale competente per la verifica delle qualifiche professionali giunge alla conclusione che le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti (lett. a) o se le qualifiche conseguite all’estero divergono in modo sostanziale dalle esigenze valide in Svizzera (lett. b), essa ne informa il prestatore inviandogli una notifica al suo indirizzo di domicilio. La decisione deve almeno indicare le lacune constatate, il motivo per cui sono tali da compromettere la pubblica sicurezza o la sanità pubblica e secondo quali modalità si svolgerà la prova attitudinale (orario, organizzazione e struttura dell’esame, ecc.).
In caso di qualifiche professionali sufficienti, l’autorità federale competente per la verifica delle qualifiche professionali deve inoltre trasmettere il dossier all’autorità competente per l’esercizio della professione, conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LDPS. A questo proposito il capoverso 3 dell’articolo 10 prevede che tale autorità non attenda l’ultimo giorno prima della scadenza del termine (30 giorni dalla consegna della dichiarazione – si veda anche l’art. 7 par. 4 cpv. 2 della direttiva 2005/36/CE), ma agisca con sufficiente tempestività affinché l’autorità cantonale competente disponga del tempo richiesto per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della professione. Tuttavia occorre precisare che la maggior parte del periodo di un mese è dedicata alla verifica delle qualifiche professionali.
3.5.2 Ritardo nella verifica delle qualifiche professionali (art. 11)
L’articolo 11 disciplina il caso particolare nel quale l’autorità federale competente non è in grado di decidere se le qualifiche conseguite all’estero sono sufficienti o se si deve esigere una prova attitudinale. Queste difficoltà potrebbero per esempio risultare da una mancanza di informazioni relativa al contenuto della formazione svolta all’estero o in caso di dubbio circa l’attualità di documenti importanti rilasciati da diversi mesi.
Se dovessero verificarsi tali difficoltà, il capoverso 1 prevede l’obbligo di informare il prestatore entro un mese al massimo a partire dalla data della consegna della dichiarazione.
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