Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine
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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005
2. contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata;
3. pretese tendenti alla prestazione di garanzia.
3.4 Proroga del termine di pagamento di cui all’articolo 230 capoverso 2 LEF
3.4.1 Attuazione ed effetti
Secondo l’articolo 230 capoverso 2 LEF l’ufficio fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi disposta dal giudice del fallimento e nella pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.
Nel presente contesto il termine di dieci giorni appare alquanto breve. Il creditore dovrebbe disporre di più tempo per consultare gli atti e farsi un’idea della situazione della società debitrice, per sollecitare eventualmente una consulenza legale e infine effettuare il pagamento richiesto.
Appare pertanto adeguato prolungare il termine. Alla luce della rilevanza pratica
dell’articolo 51 lettera b LADI (diritto all’assicurazione contro l’insolvenza dopo che il termine per l’anticipazione delle spese è scaduto inutilizzato) l'avamprogetto propone tuttavia di prolungare il termine soltanto di dieci giorni, portandolo a 20 giorni (termine usuale per la LEF, cfr. art. 250).
3.4.2 Testo di legge proposto Art. 230 cpv. 2 LEF
I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi
1. In generale
2L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro 20 giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.
4 Varianti esaminate e misure respinte
4.1 Varianti per l’esenzione dall’obbligo di assumersi le spese
4.1.1 Soppressione della responsabilità del creditore e dell’obbligo di anticipare le spese?
Oltre alla soluzione proposta (n. 3.1) è stata esaminata anche la variante di una soppressione generale sia della responsabilità del creditore sia del suo obbligo di anticipare le spese. Questa alternativa è stata tuttavia respinta, in quanto avrebbe per conseguenza di addossare unilateralmente i costi alla collettività. Procedure di liquidazione (sommaria) sarebbero aperte anche in casi di poco conto in cui non vi è un particolare interesse all'esecuzione di un fallimento. Va infatti tenuto presente che accollare un rischio finanziario alla parte richiedente è un mezzo per indurla a decidere se conviene avviare una data procedura. Tenuto conto di quanto precede, la variante scelta rappresenta una soluzione intermedia (n. 3.1 in combinazione con il n. 3.2).
4.1.2 Esenzione soltanto per i crediti privilegiati?
La responsabilità dei creditori e l’obbligo di anticipare le spese (art. 169 LEF) è particolarmente ingiusto nei confronti dei lavoratori e degli altri creditori privilegiati. La protezione che intende concedere il privilegio non porta frutto se, per motivi finanziari, una procedura non è stata aperta rapidamente.