Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine

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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005

3.1.2 Testo di legge proposto

Art. 169 LEF

[4. Responsabilità Anticipazione delle spese]

1Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese. Il giudice può pretendere dalla parte che presenta la do-

manda di fallimento un’anticipazione delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232).

2 [cfr. sotto n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]

In sostanza, l’adeguamento proposto sostituisce la responsabilità della parte che chiede il fallimento con un obbligo della medesima portata di anticipare le spese. Si può giustamente obiettare che all’atto pratico cambia poco per la parte richiedente. La novità va tuttavia valutata in relazione alla nuova disposizione, illustrata al numero 3.2, secondo cui i membri dell’organo superiore della società debitrice rispondono, nei confronti della parte che ha versato l’anticipo, delle spese non coperte dalla massa. Il creditore dovrà continuare a «mettere mano al portafoglio», ma ha buone probabilità di recuperare l’importo presso gli ultimi membri dell’organo superiore a essere stati iscritti nel registro di commercio. Questa soluzione potrebbe essere interessante perlomeno laddove agli organi rimane un patrimonio personale, il che non è raro in casi di abuso. Questa possibilità di regresso può essere utile anche all’ufficio fallimenti, in particolare nei casi in cui non può esigere un anticipo (art. 731b cpv. 1 n 3 CO).

3.2 Responsabilità personale solidale dei membri dell’organo superiore della società debitrice per le spese e l’anticipazione non coperte

3.2.1 Attuazione ed effetti

Come illustrato in precedenza, se sono stati commessi abusi gli ultimi organi di una persona giuridica non hanno particolare interesse a chiedere l’apertura del fallimento in tempi brevi, perlomeno finché gli attivi disponibili permetterebbero di coprire le spese di una procedura di liquidazione sommaria. Infatti, se non vi sono più attivi nella massa, la procedura è sospesa e per i creditori diventa più difficile e rischioso finanziariamente esercitare i loro diritti contro i gerenti eventualmente inadempienti.

Tuttavia, il fatto che al momento dell’apertura del fallimento una società non disponga di mezzi sufficienti per coprire almeno le spese di una procedura di liquidazione sommaria fa sorgere una forte presunzione che gli organi della persona giuridica in questione non abbiano rispettato i loro obblighi secondo gli articoli 725 segg. CO.

L'avamprogetto prevede pertanto che, quando il debitore è una persona giuridica, i membri

dell'organo superiore di direzione o di amministrazione iscritti da ultimi nel registro di

commercio siano chiamati a rispondere, nei confronti del creditore tenuto ad anticipare le spese o dell’ufficio fallimenti, delle spese della procedura di liquidazione sommaria non coperte dalla massa. I membri dell’organo devono poter dimostrare di aver rispettato i loro obblighi secondo gli articoli 725 segg. CO.

La Germania ha di recente introdotto una normativa analoga nell’ambito della legge sull’ulteriore agevolazione del risanamento delle imprese (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, ESUG, BGBl I 2011, 2582; § 26 IV dInsO):

della collettività, in quanto non è possibile esigere un anticipo delle spese; in merito cfr. Franco Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, AJP 2008, pag. 1378-1394.