Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine
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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005
procedura formale, in quanto i rischi finanziari sono troppo elevati. Le transazioni abusive effettuate dal debitore fallito possono tuttavia essere revocate soltanto se è stata aperta perlomeno una procedura di liquidazione sommaria.
In genere il mancato perseguimento dei casi di abuso non è dovuto a lacune giuridiche, ma piuttosto al fatto che, comprensibilmente, il danneggiato non è disposto ad assumersi ulteriori rischi finanziari sotto forma di procedure civili o penali.
1.3 Statistiche
Attualmente in Svizzera sono dichiarati circa 12 000 fallimenti all’anno1. Le statistiche non sono tuttavia in grado di indicare quanti fallimenti vadano considerati abusivi. La sospensione del fallimento per mancanza di attivi è un indizio che il giudice è stato sollecitato troppo tardi. Secondo uno studio di Ernst & Young del 20092, il 41,4 per cento delle procedure di fallimento è sospeso per mancanza di attivi. Secondo il ministero pubblico di Zurigo, soltanto pochi casi di fallimento sono perseguiti penalmente (meno di una decina all’anno per tutto il Cantone), perlomeno per quanto concerne quelli sottoposti al ministero pubblico. Non è possibile ottenere cifre più precise. Il numero di condanne per reati in ambito fallimentare registra un costante, seppur moderato, aumento3.
1.4 Consultazione delle cerchie interessate
Prima di elaborare le presenti proposte di revisione sono stati consultati vari specialisti di imprese e autorità, i cui pareri e riscontri sono stati integrati nel presente rapporto.
Il ministero pubblico di Zurigo ha indicato che il numero di casi di abuso denunciati è assai limitato (meno di una decina all’anno per distretto). A suo avviso non occorre modificare le norme penali applicabili. Sospetta invece che molti casi non siano denunciati.
La Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha segnalato le difficoltà cui deve far fronte a causa dell’articolo 43 LEF, che le vieta di ricorrere all’esecuzione in via di fallimento. Infatti, numerose imprese rinunciano sistematicamente a pagare le imposte, procurandosi in tal modo un vantaggio concorrenziale. Il pignoramento di norma è infruttuoso. L’apertura del fallimento chiesta da altri creditori avviene spesso troppo tardi, a danno di tutti i creditori. Le disposizioni sulla responsabilità personale del gerente (in particolare art. 52 cpv. 2 LAVS) risultano invece molto efficaci e permettono quasi sempre di recuperare i crediti.
L'assicurazione contro la disoccupazione e quella contro l’insolvenza (SECO), spesso vittime di abusi, hanno attirato l'attenzione sulle spese per l'esercizio dei loro diritti e sull'onere legato alla procedura. Questi problemi hanno spesso indotto anche amministrazioni dotate di sufficienti risorse a rinunciare a perseguire in giustizia i casi di abuso.
Il fondo di garanzia LPP e l’Ufficio centrale di compensazione (UCC), anch’essi spesso danneggiati dagli abusi, hanno espresso critiche analoghe: le procedure sono spesso laboriose e costose e, se vanno a buon fine, permettono di recuperare soltanto una piccola parte dei crediti. In genere, più tardiva è la dichiarazione di fallimento, più importanti sono i danni. Inoltre, a differenza dei servizi d’incasso crediti privati, questi due enti (come l’AFC) non possono identificare tempestivamente i «recidivi» per motivi inerenti alla protezione dei dati. Il perseguimento penale è invece di norma efficace se il creditore è stato in grado di sporgere una denuncia documentata.
Anche i servizi d’incasso privati sono dell’avviso che spesso non vale la pena esercitare i loro diritti perché le spese sono troppo elevate. Banche date su falliti notori, seppur utili, non
1Ufficio federale di statistica
2Rapporto consultabile all’indirizzo http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/00060/index.html?lang=en,
volume 19, pag. 51 (disponibile soltanto in francese).