Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine
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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005
aggiunta si potrebbe prevedere di pubblicare un annuncio relativo alla promozione dell'azione, precisando un termine per intervenire nella controversia. Queste soluzioni sono tuttavia altrettanto complesse del diritto vigente, ragione per cui sono state preferite le misure proposte al numero 3.
4.3.3 Rinuncia a pene accessorie nel diritto penale
Di primo acchito appare sensato punire penalmente casi di abuso particolarmente scioccanti. È stata pertanto esaminata anche una revisione delle norme penali, eventualmente l'adozione di pene accessorie supplementari (p. es. di un’interdizione dell’esercizio della professione o di un’attività indipendente).
Dall’esame delle pertinenti norme del CP e dai colloqui con autorità di perseguimento penale è tuttavia risultato che in linea di principio non occorre modificare il diritto penale. Questa conclusione è suffragata dalle statistiche. Da quando, nel 1995, sono state riformate le disposizioni sulla bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) si è registrato un continuo aumento delle condanne13. La cornice edittale per questo crimine va dalla pena pecuniaria a una pena detentiva fino a cinque anni. Dal 2005 si osserva un marcato incremento (ca. 90 nel 2010) anche delle condanne per omissione della contabilità (art. 166 CP). In questo caso è prevista una sanzione fino a tre anni di carcere. Non è possibile individuare una tendenza chiara per quanto concerne la cattiva gestione (art. 165 CP), reato per cui è comminata una pena detentiva massima di cinque anni. La dottrina non ha chiesto alcuna modifica concreta di tali disposizioni. In relazione all’obbligo di tenere la contabilità va rammentato anche
l’articolo 325 CP, che punisce, seppure soltanto con la multa (fino a CHF 10 000), anche il mancato rispetto, per negligenza, dell’obbligo di tenere regolarmente i libri di commercio.
Riassumendo occorre rilevare che le sanzioni previste per i reati in materia di fallimento (pena detentiva massima di 5 anni) dovrebbero essere sufficientemente dissuasive. La mancata produzione di questo effetto è dovuta, da un lato, alla rarità di queste procedura e, dall'altro, alla mitezza delle pene inflitte (perlopiù multe irrogate mediante decreto d’accusa). Inasprire le pene previste o introdurne di nuove, come l’interdizione dall’esercizio di un’attività indipendente (istituto analogo alla «inhabilitation» prevista dal diritto inglese), non modificherebbe la situazione e deluderebbe le speranze riposte nel cambiamento. Il diritto svizzero già prevede interdizioni di esercitare una professione, in particolare nei casi gravi (cfr. art. 67 CP, pena minima di 6 mesi e pericolo di ulteriori abusi) e in caso di elevata necessità di proteggere la popolazione (in concreto a partire dal 1° gennaio 2015 nei casi di reati sessuali con minori)14. Poiché tali interdizioni limitano direttamente il diritto fondamentale alla libertà economica (art. 27 cpv. 2 Cost.), in caso di delitti fallimentari (che dal punto di visto della lesione del bene giuridico non sono assolutamente comparabili ai casi di abuso di minori) i giudici ordinano ingerenze tanto importanti soltanto in casi estremamente gravi. Ma proprio per questi casi le pene comminate dal diritto vigente sono di per sé sufficienti. Una tale pena accessoria è inoltre facile da eludere nella prassi (tramite prestanome o fondando l’impresa all’estero).
Invece che sulla modifica ci si dovrebbe concentrare quindi sull’applicazione del diritto penale. Sono tuttavia chiamati a intervenire non tanto il legislatore quanto i pubblici ministeri e gli interessati lesi (p. es. le assicurazioni sociali) o i rappresentanti di interessi (p. es. sindacati quali rappresentanti dei lavoratori danneggiati), in particolare tramite denuncia penale sistematica. Anche gli uffici fallimenti vanno esortati a denunciare i casi sospetti, sistematicamente ad esempio in caso di contabilità omessa o inutilizzabile (art. 166 e 325 CP). Infatti, gli uffici fallimenti sono i primi ad essere al corrente degli atti del debitore che potrebbero essere oggetto di una denuncia penale. Spesso sanno infatti che un determinato debitore ha spinto per l’ennesima volta un’impresa nell’insolvenza, mentre ad esempio i creditori danneggiati non dispongono di tale informazione.
13 Ca. 110 nell’ultimo rilevamento del 2010, BasKom StGB II-Hagenstein, vor N 1 zu Art. 163.
14 http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/berufsverbot.html (visitato il 23.9.2014).