Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine

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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005

È stata pertanto considerata la possibilità di non applicare l’articolo 169 LEF ai creditori privilegiati (creditori di prima e seconda classe; possibilità di cui approfitterebbero anche le assicurazioni sociali non escluse in base all’art. 43 LEF). All’atto pratico, proprio questi creditori sarebbero incoraggiati a presentare domanda di fallimento. D’altro canto, in molti casi le autorità competenti in materia di fallimento, in ultima analisi i Cantoni, dovrebbero assumersi le spese procedurali non coperte. A conti fatti, la condizione dei creditori privilegiati sarebbe migliorata a scapito dei Cantoni. Occorrerebbe infine stabilire la graduazione (secondo il rango del credito) prima dell’apertura della procedura.

4.2 Varianti per la responsabilità degli organi superiori in materia di spese del fallimento

4.2.1 «Tassa di smaltimento anticipata» per le società

È stata parimenti vagliata la possibilità di esigere, già al momento della costituzione della società, i costi stimati di una procedura di liquidazione sommaria sotto forma di «tassa di smaltimento anticipata». I registri di commercio potrebbero per esempio richiedere un giustificativo del pagamento all'ufficio fallimenti al momento dell’iscrizione della società.

Una tale misura permetterebbe di coprire in ogni caso le spese del fallimento, ma aumenterebbe i costi di fondazione, ostacolando la costituzione di nuove imprese.

Concretamente occorre ancora stabilire come calcolare l’importo di tale tassa. Al momento della costituzione non si può prevedere quanto sarà complessa una società al momento in cui farà fallimento. È ipotizzabile che la tassa corrisponda a una percentuale del capitale azionario non inferiore a un importo minimo; tale soluzione non è però applicabile ad esempio alle società cooperative senza certificati di quota.

Sul piano politico un aumento diretto dei costi di costituzione sarebbe difficilmente realizzabile, in quanto diametralmente opposto alle più recenti riforme, ad esempio quella del diritto delle Sagl, e agli sforzi politici profusi per agevolare la costituzione di nuove imprese. Si teme inoltre un onere burocratico supplementare per riscuotere, gestire (interessi) e tenere in deposito tale anticipo. Infine, il capitale sarebbe vincolato (per tutte le imprese, anche quelle che non sono mai state coinvolte in una procedura di fallimento).

Per contro, la soluzione proposta dall'avamprogetto non pesa sulla collettività e non comporta nuove procedure per pagare e tenere in deposito l'anticipo. Occorre certo rilevare che il creditore richiedente continua a dover sopportare il rischio legato alla riscossione del credito, il che permette tuttavia di evitare l’apertura di procedure di fallimento economicamente non convenienti.

4.2.2 Obbligo di revisione

Secondo il diritto vigente, le piccole imprese (meno di 10 posti a tempo pieno) hanno la possibilità di rinunciare a una revisione (art. 727a cpv. 2 CO). Le imprese interessate fanno molto spesso uso di questo diritto. La maggior parte dei casi di abuso oggetto del presente rapporto concerne società che non sottostanno ad alcun obbligo di revisione e rinunciano volontariamente a sottoporvisi. Uno studio effettuato dall’Università di scienze applicate di Zurigo ha evidenziato una correlazione molto chiara tra la frequenza delle insolvenze e la rinuncia alla revisione10.

Si è pertanto considerato di abolire la possibilità di rinunciare alla revisione. Questa misura renderebbe tuttavia molto più costoso costituire e gestire un’impresa con pochi oneri e mezzi. Inoltre, la decisione del legislatore di graduare l’obbligo di revisione è relativamente recen-

10 Un riassunto dello studio in questione è consultabile (in tedesco e senza le cifre in questione) all’indirizzo <http://pd.zhaw.ch/publikation/upload/206339.pdf> (visitato il 6.8.2014). La correlazione evidenziata è tuttavia dovuta a una debole capitalizzazione, piuttosto tipica per le imprese senza ufficio di revisione.