Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/130: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; Impedire gli abusi) · 16 pagine
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Modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (Fallimenti. Impedire gli abusi), Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.150250 / 2015/00005
Diversamente da quanto accadrebbe se la procedura fosse gratuita, la presente normativa non sarà causa di procedure di fallimento in cui non vi siano creditori danneggiati o in cui, nonostante la responsabilità solidale, nessun creditore sia disposto a pagare l’anticipazione. Casi di questo genere rimarranno frequenti, ragione per cui il vantaggio della novità che si vuole introdurre risiede soprattutto nel suo effetto di prevenzione generale.
3.2.2 Testo di legge proposto
Art. 169 cpv. 2 LEF (nuovo)
4. Responsabilità Anticipazione delle spese
[in merito al cpv. 1 cfr. sopra n. 3.1.2].
2Se il debitore è una persona giuridica, i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione che per ultimi sono stati nominati dalla società e iscritti nel registro di commercio rispondono solidalmente delle spese della procedura di liquidazione sommaria non coperte dalla massa nei confronti dell’ufficio fallimenti o della parte che ha anticipato le spese, se non dimostrano di non avere colpa, in particolare di non aver violato intenzionalmente o per negligenza i loro obblighi secondo gli articoli 725 e 725a CO.
La disposizione proposta va letta e intesa in relazione alla modifica dell’articolo 169 capoverso 1 LEF illustrata al numero 3.1.2. Ne risultano due miglioramenti per i creditori: da un lato, non devono più rispondere delle spese procedurali come previsto dall’attuale articolo 169 capoverso 1 LEF, anche se continuano a sopportare il rischio legato alla riscossione del credito. Dall’altro, proprio per attenuare tale rischio viene loro concesso un regresso sui beni patrimoniali dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione della società debitrice7 iscritti da ultimi nel registro di commercio; tale regresso è corredato da una presunzione di responsabilità di questi membri.
La presente disposizione menziona gli organi «nominati dalla società» che vengono così distinti ad esempio dai commissari nominati dal giudice del concordato. Lo stesso vale per le persone incaricate dalla FINMA secondo l’articolo 14 capoverso 4 LFINMA e per i collaboratori della FINMA (art. 19 LFINMA). In generale, le modifiche proposte (art. 43, 169 e 230 LEF) non rientrano nel campo d’applicazione delle procedure d’insolvenza del diritto in materia di mercati finanziari (LBCR/LSA/LICol), in particolare poiché non si tratta di fallimenti formali.
La pretesa del creditore gli spetta direttamente, senza che debba chiedere alla massa di cedergliela. Diverso è il caso di altre pretese che il creditore può far valere contro gli organi.
3.3 Abrogazione dell’articolo 43 numeri 1 e 1bis LEF
3.3.1 Attuazione ed effetti
Alcuni casi di abuso mostrano che il diritto vigente permette alle imprese che rinunciano sistematicamente a pagare i loro debiti di diritto pubblico (imposte, premi LAINF) di proseguire la loro attività. In virtù dell’articolo 43 numeri 1 e 1bisLEF, l'Amministrazione delle contribuzioni e la SUVA non sono autorizzate a chiedere l’apertura del fallimento. Nemmeno il pignoramento è una soluzione, poiché spesso non vi è alcun bene da pignorare. Queste pratiche d'affari costituiscono incontestabilmente un abuso e una distorsione della concorrenza. Frequentemente, in tali situazioni il fallimento non è dichiarato oppure lo è troppo tardi, con conseguenze sovente negative anche per la copertura assicurativa dei lavoratori in caso di insolvenza.
7 L’espressione organo superiore di direzione o di amministrazione è tratta dalla LFus e dal CO (cfr. art. 931a). Corrisponde al consiglio d’amministrazione per la società anonima, al gerente per la società a garanzia limitata, all’amministrazione per la società cooperativa e quella in accomandita, alla direzione per l’associazione e al consiglio di fondazione per la fondazione.