Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Cpv. 2

L’espressione «conto escluso» comprende i conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni perché presentano sostanzialmente un basso rischio di abusi per sottrazione d’imposta. Come per gli istituti finanziari non dichiaranti, la NCD contempla anche in questo caso categorie specifiche (come ad es. determinati conti concernenti la previdenza per la vecchiaia) e una clausola di salvaguardia per includere le specificità nazionali. Ci si attende che ogni Giurisdizione che applica lo standard sullo scambio automatico di informazioni allestisca un elenco degli istituti finanziari non dichiaranti e che lo pubblichi. Anche in questo caso i criteri per rientrare nella categoria conto escluso sono simili a quelli utilizzati dagli Stati Uniti nel quadro della normativa FATCA. Per quanto concerne la Svizzera viene fatta la proposta seguente: un conto escluso nel quadro dello scambio automatico di informazioni è un prodotto esente secondo FATCA (lett. a).20 Un conto escluso è escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni se risulta essere un prodotto esente secondo FATCA, in applicazione dell’Accordo FATCA e dei suoi allegati, della legge FATCA oppure secondo le FATCA Regulations.

La lettera b prevede che le future versioni dell’Accordo FATCA, della legge FATCA o delle FATCA Regulations possano fare in modo che altri conti vengano esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se una modifica delle regole di FACTA comporta che un conto finanziario rientrante nel campo di applicazione di FATCA diventi un prodotto esente, questo conto

finanziario viene automaticamente escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se invece una modifica di FATCA implica che un prodotto esente diventi un conto finanziario che rientra nel campo di applicazione di FATCA, esso resta escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni poiché l’inserimento nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è vincolato a nuovi obblighi e compiti. È necessaria una revisione di legge se il legislatore vuole che questi conti rientrino nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

È escluso anche un conto tenuto in uno o diversi istituti finanziari non dichiaranti (lett. c).

Anche i conti di garanzia della pigione sono esclusi (lett. d) poiché per FATCA non sono considerati esplicitamene prodotti esenti. In generale FATCA prevede che i conti con un saldo inferiore ai 50 000 USD non rientrino nel suo campo di applicazione. Siccome nella prassi i conti di garanzia del pagamento della pigione non superano di regola questo valore sono di fatto esclusi da FATCA. Lo standard sullo scambio automatico di informazioni non contempla alcun valore soglia e dunque è necessario introdurre nella LSAI un’esclusione esplicita dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni per questo tipo di conti. Questa eccezione è giustificata perché, visto il loro scopo limitato, i conti di garanzia del pagamento della pigione non si addicono alla sottrazione d’imposta.

Sono parimenti esclusi i conti che adempiono le condizioni secondo l’articolo 9 capoverso 6 lettere a-b e hanno un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi. Ciò vale per tutti i conti (nuovi e preesistenti). Anche per i conti non rivendicati il rischio di sottrazione d’imposta può essere considerato basso poiché durante il periodo della mancata rivendicazione nessuna persona ha avuto accesso al conto e dal momento del ripristino del contatto questo conto viene qualificato come dichiarabile. Alla sezione VIII numero marginale 103 (esempio 6) del Commentario relativo alla NCD viene menzionato un conto non rivendicato con un saldo di al massimo 1 000 USD come esempio di conto con un basso rischio di sottrazione d’imposta. Sulla base delle spiegazioni di cui sopra è possibile considerare questo rischio come minimo anche per il valore soglia scelto di 50 000 franchi. Questo valore soglia è stato scelto in conformità al valore soglia di cui sopra generalmente vigente per FATCA. In questo numero l’importo viene fornito in franchi svizzeri (cfr. al riguardo le spiegazioni all’articolo 10 LSAI).

Infine il Consiglio federale può indicare altri conti come conti esclusi perché presentano un basso rischio di abusi per sottrazione d’imposta e hanno le stesse caratteristiche dei conti secondo le lettere

20 La terminologia differisce tra FATCA e la NCD. L’espressione «prodotto esente» viene utilizzata da FATCA mentre l’espressione «conto escluso» è contenuta nella NCD. In entrambi i casi si designano conti esclusi dal campo di applicazione di FATCA o dello scambio automatico di informazioni perché presentano di principio un basso rischio di abusi per sottrazione d’imposta. Le definizioni coincidono ma non coprono lo stesso campo di applicazione, da come si può dedurre dalle spiegazioni sull’art. 3 cpv. 2.

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