Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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La lettera b prevede che future modifiche dell’Accordo FATCA, della legge FATCA o delle FATCA Regulations potranno comportare l’esclusione di altri istituti dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se una modifica della normativa FATCA implica che un istituto finanziario svizzero notificante diventi non notificante, con l’eccezione di un istituto finanziario con clientela locale, allora esso viene automaticamente escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Se invece una modifica di FATCA implica che un istituto finanziario non notificante diventi notificante, esso resta escluso dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni poiché l’inserimento nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni è vincolato a nuovi obblighi e compiti. È necessaria una revisione di legge se il legislatore vuole che questi istituti rientrino nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

È considerato istituto finanziario non dichiarante anche un istituto finanziario con clientela locale se al 31 dicembre dell’anno considerato ha adempiuto tutte le condizioni elencate nella LSAI (lett. c). La normativa FATCA prevede che gli istituti finanziari con clientela locale siano considerati istituti finanziari registrati per essere ritenuti adempienti. La definizione di istituti finanziari con clientela locale prevede, tra le altre condizioni, che almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l’istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da persone fisiche o enti residenti in Svizzera o in una Giurisdizione membro dell’Unione europea. Questa definizione è stata adeguata agli scopi dello scambio automatico di informazioni. Affinché un istituto finanziario sia considerato un istituto finanziario con clientela locale nel quadro dello scambio automatico di informazioni, almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l’istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da persone fisiche o enti residenti in Svizzera. Gli istituti finanziari con clientela locale sono agevolati in quanto dispensati dall’applicazione degli obblighi di diligenza previsti dalla NCD. Un istituto finanziario con clientela locale non deve, ad esempio, ricercare giustificativi per determinare la residenza fiscale dei titolari dei conti. Non deve neppure procurarsi autocertificazioni basate sulla NCD. Tuttavia, se identifica un conto dichiarabile, ad esempio perché il cliente ha informato l’istituto finanziario di essersi trasferito e di essere residente fiscale di una Giurisdizione partner della Svizzera, è tenuto a dichiarare o a chiudere il conto. Se dichiara il conto, l’istituto finanziario con clientela locale deve accertarsi di aver adempiuto i propri obblighi nei confronti della persona oggetto di dichiarazione secondo l’articolo 12 LSAI e registrarsi presso l’AFC secondo l’articolo 11 LSAI. Si rimanda inoltre alle spiegazioni del messaggio concernente l’Accordo FATCA18.

Anche i trust e strutture simili (ad es. fideicomiso19) sono considerati istituti finanziari non dichiaranti, purché il fiduciario del trust sia un istituto finanziario dichiarante e dichiari tutte le informazioni da dichiarare secondo l’accordo applicabile in merito a tutti i conti dichiarabili del trust (lett. d). Questa eccezione è esplicitamente prevista nella NCD (cfr. sez. VIII cap. B, n. 1 lett. e NCD). La responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi secondo la NCD spetta al fiduciario del trust. Esso deve garantire che gli obblighi di identificazione, diligenza e dichiarazione siano adempiuti come li avrebbe dovuti adempiere il trust. Se il trust è un istituto finanziario nella Giurisdizione A ma il fiduciario del trust è residente nella Giurisdizione B, il fiduciario del trust deve adempiere gli obblighi di identificazione, diligenza e dichiarazione secondo il diritto della Giurisdizione A.

Infine il Consiglio federale può indicare come istituti finanziari non dichiaranti altri enti che presentano un basso rischio di abuso per sottrazione di imposta e che hanno le stesse caratteristiche degli enti secondo le lettere a-d (lett. e). Questa delega permette, per mezzo di un’ordinanza del Consiglio federale, di escludere rapidamente dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari nuovamente identificati che adempiono le condizioni di cui sopra. Diversamente dovrebbero applicare lo scambio automatico di informazioni per la durata della procedura legislativa e fino all’entrata in vigore di una revisione della legge.

18 Messaggio del 10 aprile 2013 concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (FF 2013 2643).

19 Una fideicomiso è un’istituzione simile al trust anglosassone. Essa si differenzia tuttavia dal trust poiché i beneficiari non posseggono alcuna partecipazione diretta alla proprietà della fideicomiso. Rispetto ai fiduciari del trust i beneficiari hanno però il diritto al trasferimento di proprietà della fideicomiso secondo le sue stesse disposizioni.

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